Legge Non_Fiscale

Legge 182/2017

Distacco del Comune di Sappada dalla Regione Veneto e aggregazione alla Regione Friuli-Venezia Giulia. (17G00196)

Pubblicato: 15/12/2017 In vigore dal: 05/12/2017 Documento ufficiale

Cosa stabilisce la Legge 182/2017 riguardo al trasferimento del Comune di Sappada?

Spiegato da FiscoAI
La Legge 182/2017 sancisce il distacco del Comune di Sappada dalla Regione Veneto e la sua aggregazione alla Regione Friuli-Venezia Giulia, all'interno della Provincia di Udine. Questa disposizione rappresenta l'attuazione legislativa di un referendum favorevole indetto il 21 dicembre 2007, mediante il quale i cittadini di Sappada avevano espresso la volontà di cambiare regione di appartenenza. La legge prevede che tutti i riferimenti normativi precedentemente rivolti alla Regione Veneto e alla Provincia di Belluno si intendono automaticamente sostituiti con riferimenti alla Regione Friuli-Venezia Giulia e alla Provincia di Udine. Il Governo è autorizzato ad adottare, entro 180 giorni, i decreti regolamentari necessari per l'attuazione pratica del trasferimento amministrativo. Per quanto riguarda gli aspetti economici, la legge stanzia 705.000 euro annui a partire dal 2017 per coprire gli oneri derivanti dal trasferimento, prelevati dal fondo speciale di parte corrente del Ministero dell'economia e delle finanze.

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Riferimento normativo

LEGGE 5 dicembre 2017, n. 182

Testo normativo

LEGGE n. 182/2017 # LEGGE 5 dicembre 2017, n. 182 ## Distacco del Comune di Sappada dalla Regione Veneto e aggregazione alla Regione Friuli-Venezia Giulia. (17G00196) La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, a seguito del risultato favorevole al referendum indetto in data 21 dicembre 2007, hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 1. Il Comune di Sappada è distaccato dalla Regione Veneto e aggregato alla Regione Friuli-Venezia Giulia, nell'ambito della Provincia di Udine. 2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i riferimenti alla Regione Veneto e alla Provincia di Belluno, contenuti in disposizioni di legge concernenti il Comune di Sappada, si intendono sostituiti da riferimenti, rispettivamente, alla Regione Friuli-Venezia Giulia e alla Provincia di Udine. 3. Il Governo è autorizzato ad adottare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell' articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , le disposizioni regolamentari necessarie per l'attuazione della presente legge. 4. Agli oneri derivanti dalle disposizioni della presente legge, valutati in euro 705.000 a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. 5. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 5 dicembre 2017 MATTARELLA Gentiloni Silveri, Presidente del Consiglio dei ministri Visto, il Guardasigilli: Orlando N O T E Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note all'art. 1: - Il testo dell' art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), è il seguente: «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonchè dei regolamenti comunitari; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e) 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. 4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono: a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione; b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali; c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati; d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche; e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali. 4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete.».

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La Legge 182/2017 disciplina il trasferimento territoriale e amministrativo di un ente locale, interessando aspetti di riordino istituzionale, competenze regionali e provinciali, e allocazione di risorse di bilancio. Professionisti che operano in ambito amministrativo e tributario devono considerare come questa norma incida sulla competenza territoriale, sulla fiscalità locale e sugli adempimenti burocratici degli enti e dei contribuenti ubicati nel territorio di Sappada.

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