Legge Contributi

Legge 1834/1962

Autorizzazione alla spesa di lire 925 milioni per la concessione di contributi sugli interessi per l'effettuazione di crediti finanziari di cui all'art. 21 della legge 5 luglio 1961, n. 635.

Pubblicato: 23/01/1963 In vigore dal: 31/12/1962 Documento ufficiale

Qual è l'importo e la durata dell'autorizzazione di spesa prevista dalla Legge 1834/1962 per i contributi sugli interessi?

Spiegato da FiscoAI
La Legge 1834/1962 autorizza una spesa annua di 925 milioni di lire per un periodo di 15 anni, dal 1962-63 al 1976-77, destinata a finanziare contributi sugli interessi per operazioni di credito. Questi contributi vengono erogati tramite il Mediocredito centrale (Istituto centrale per il credito a medio termine) agli istituti e aziende di credito iscritti nell'albo previsto dalla legge 1952, n. 949. La norma si inserisce nel quadro delle politiche di agevolazione creditizia dell'epoca, facilitando l'accesso al credito finanziario mediante la riduzione degli oneri interessivi a carico dei beneficiari. Le modalità operative e le condizioni specifiche di erogazione dei contributi sono rinviate al decreto attuativo previsto dall'articolo 21 della legge 5 luglio 1961, n. 635, che rappresenta la normativa quadro di riferimento per questo tipo di interventi.

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Riferimento normativo

LEGGE 31 dicembre 1962, n. 1834

Testo normativo

LEGGE n. 1834/1962 # LEGGE 31 dicembre 1962, n. 1834 ## Autorizzazione alla spesa di lire 925 milioni per la concessione di contributi sugli interessi per l'effettuazione di crediti finanziari di cui all'art. 21 della legge 5 luglio 1961, n. 635. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 A partire dall'esercizio finanziario 1962-63 e fino a tutto l'esercizio finanziario 1976-77 è autorizzata la spesa annua di lire 925 milioni per la concessione, tramite l'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale), agli Istituti ed alle Aziende di credito di cui all' articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949 , di contributi sugli interessi per la effettuazione di operazioni di crediti finanziari, ai sensi dell' articolo 21 della legge 5 luglio 1961, n. 635 . Le modalità e condizioni per la erogazione dei contributi di cui al precedente comma saranno fissate nel decreto previsto dall'articolo 21 della stessa legge 5 luglio 1961, n. 635 .

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