Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra la Comunita' europea e i suoi Stati membri da un lato, e la Confederazione svizzera, dall'altro, per lottare contro la frode ed ogni altra attivita' illecita che leda i loro interessi finanziari, con atto finale, processo verbale e dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 26 ottobre 2004. (09G0195)
LEGGE n. 187/2009
# LEGGE 3 dicembre 2009, n. 187
## Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra la Comunita'
europea e i suoi Stati membri da un lato, e la Confederazione
svizzera, dall'altro, per lottare contro la frode ed ogni altra
attivita' illecita che leda i loro interessi finanziari, con atto
finale, processo verbale e dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 26
ottobre 2004. (09G0195)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA promulga la seguente legge: Art. 1 Autorizzazione alla ratifica 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri da un lato, e la Confederazione svizzera, dall'altro, per lottare contro la frode ed ogni altra attività illecita che leda i loro interessi finanziari, con atto finale, processo verbale e dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 26 ottobre 2004.
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