Legge Contributi

Legge 192/2003

Interventi urgenti a favore del comparto agricolo colpito da eccezionali avversita' atmosferiche e dall'emergenza diossina nella Campania.

Pubblicato: 26/07/2003 In vigore dal: 24/07/2003 Documento ufficiale

Quali interventi e finanziamenti prevede il Decreto-Legge 192/2003 a favore delle aziende agricole danneggiate dalle avversità atmosferiche e dall'emergenza diossina in Campania?

Spiegato da FiscoAI
Il Decreto-Legge 192/2003 è stato emanato per fronteggiare l'emergenza agricola derivante dalle eccezionali avversità atmosferiche del primo semestre 2003 e dalla crisi da contaminazione da diossina negli allevamenti campani. Si applica alle imprese agricole singole, associate e cooperative ricadenti nei territori colpiti da calamità naturali, prevedendo stanziamenti complessivi di oltre 46 milioni di euro da destinare al Fondo di solidarietà nazionale. Il decreto autorizza finanziamenti decennali con preammortamento triennale per il pagamento delle rate di operazioni creditizie in scadenza al 31 dicembre 2003, con concorso pubblico negli interessi fino a 13.000 euro per impresa. Le domande di intervento devono essere presentate entro 45 giorni dalla pubblicazione del decreto di declaratoria delle avversità atmosferiche, con un limite contributivo di 75.000 euro per impresa agricola. Per l'accertamento dei danni alle produzioni vegetali, sono escluse le produzioni zootecniche dal calcolo della produzione lorda vendibile.

Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.

Riferimento normativo

DECRETO-LEGGE 24 luglio 2003, n. 192

Testo normativo

DECRETO-LEGGE n. 192/2003 # DECRETO-LEGGE 24 luglio 2003, n. 192 ## Interventi urgenti a favore del comparto agricolo colpito da eccezionali avversita' atmosferiche e dall'emergenza diossina nella Campania. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione ; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare immediati interventi a favore del comparto agricolo danneggiato dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel primo semestre del 2003, nonchè per fronteggiare l'emergenza derivante dall'inquinamento da diossina negli allevamenti situati nel territorio della regione Campania; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 luglio 2003; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; Emana il seguente decreto-legge: Art. 1 Fondo di solidarietà nazionale per le calamità naturali 1. Al fine di assicurare le provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185 , in favore delle imprese agricole, singole e associate, e delle cooperative agricole di conduzione, ricadenti nei territori danneggiati dalle calamità naturali e dalle avversità atmosferiche eccezionali del primo semestre 2003, ((ivi incluse quelle previste dai commi 3 e 4,)) sono autorizzati: a) il limite d'impegno complessivo di 9,05 milioni di euro quindicennale, a decorrere dall'anno 2003; al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all' articolo 13, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166 ; b) il limite d'impegno complessivo di 5,058 milioni di euro quindicennale, a decorrere dall'anno 2003, al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, al fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali; c) l'ulteriore stanziamento di 32 milioni di euro per l'anno 2003 a favore del citato Fondo di solidarietà nazionale; al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 2. Nei limiti delle risorse disponibili nel Fondo di solidarietà nazionale di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185 , per le calamità naturali e per le avversità atmosferiche)) eccezionali del 2003, in presenza di danni alle produzioni vegetali, ai fini dell'accertamento dell'incidenza del danno stesso sulla produzione lorda vendibile sono escluse le produzioni zootecniche. 3. Alle imprese che hanno subito danni alle produzioni ai sensi dell' articolo 3, comma 1, della legge 14 febbraio 1992, n. 185 , possono essere concessi finanziamenti decennali, con preammortamento triennale, per il pagamento delle rate delle operazioni creditizie e finanziarie inerenti all'impresa agricola in scadenza al 31 dicembre 2003. Il concorso pubblico negli interessi è limitato fino a 13.000 euro per impresa; può essere concesso anche in forma attualizzata, dopo la rendicontazione della spesa da parte dell'istituto di credito che ha erogato il finanziamento; è concesso, a richiesta dell'interessato, nei limiti delle disponibilità finanziarie assegnate a ogni singola regione ed è alternativo alla concessione del prestito quinquennale di cui all'articolo 3, comma 2, (( lettera b) )) , della citata legge n. 185 del 1992 . 4. Le domande di intervento di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185 , per le calamità naturali nel 2003 devono essere presentate agli enti territoriali competenti entro il termine perentorio di 45 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di declaratoria delle avversità atmosferiche. Il limite contributivo previsto dall'articolo 3, comma 2, lettera a), della citata legge n. 185 del 1992 è stabilito in 75.000 euro per impresa agricola. (( 4-bis. Tenuto conto delle caratteristiche di complementarietà ed integrazione con il Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), entro trenta giorni dal completamento delle attività di collaudo, i beni mobili, immobili e immateriali acquistati o prodotti nell'ambito del progetto "TELAER - Sistema di telerilevamento aereo avanzato per la gestione integrata del territorio", di cui all' articolo 6, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96 , come modificato dall' articolo 6, comma 8, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32 , convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104 , sono acquisiti dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato. ))

Hai domande su questa normativa?

FiscoAI analizza Legge 192/2003 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.

Prova gratis Vai alla dashboard

Il Decreto-Legge 192/2003 è il riferimento normativo per calamità naturali, fondo di solidarietà nazionale e interventi di sostegno al comparto agricolo. Commercialisti e consulenti aziendali lo consultano per finanziamenti agevolati, preammortamento triennale, concorso pubblico negli interessi e determinazione dei danni alle produzioni agricole. La normativa è rilevante anche per la gestione dell'emergenza diossina in Campania e per le procedure di rendicontazione presso gli istituti di credito.

Normative correlate

Risoluzione AdE 9761604/2014
Modello F24 (sezione INPS) - Soppressione delle causali contributo relative ad …
Risoluzione AdE 9882824/2014
Chiarimenti sulla detraibilità delle spese di coordinamento nei contratti di ap…
Legge 62/2026
Disposizioni urgenti in materia di salario giusto, di incentivi all'occupazione…
Legge 19/2026
Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa …
Circolare ADM 4/2026
Legge di bilancio 2026 Contributo alla copertura delle spese amministrative cor…
Legge 118/2025
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 2025, n.  …

Altre normative del 2003

Direttiva 2003/48/CEE in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di in… Risoluzione AdE 306898 Approvazione dello schema di modello con note illustrative per l’applicazione della diret… Provvedimento AdE 143 Codici tributo per il versamento, mediante il modello “F24 Accise”, del Prelievo erariale… Risoluzione AdE 269 Disposizioni correttive ed integrative al Decreto Legislativo 12 dicembre 2003, n. 344 in… Circolare 344 Abilitazione all'attività di verificazione periodica dei misuratori fiscali (registratori… Circolare 301552