Legge Contributi

Legge 1949/1940

Modalita' di accertamento dei contributi dovuti dagli agricoltori e dai lavoratori dell'agricoltura per le associazioni professionali, per l'assistenza malattia, per l'invalidita' e vecchiaia, per la tubercolosi, per la nuzialita' e natalita', per l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro in agricoltura e per la corresponsione degli assegni familiari, e modalita' per l'accertamento dei lavoratori dell'agricoltura. (040U1949)

Pubblicato: 08/02/1941 In vigore dal: 24/09/1940 Documento ufficiale

Quali contributi sono soggetti ad accertamento secondo il Regio Decreto 1949/1940 e come viene effettuato l'accertamento nei confronti degli agricoltori?

Spiegato da FiscoAI
Il Regio Decreto 1949/1940 disciplina le modalità di accertamento dei contributi obbligatori dovuti dagli agricoltori e dai lavoratori dell'agricoltura a partire dal 1° gennaio 1940. La normativa si applica a una pluralità di forme di protezione sociale e previdenziale: associazioni professionali, assistenza malattia, invalidità e vecchiaia, tubercolosi, nuzialità e natalità, assicurazione infortuni sul lavoro in agricoltura e assegni familiari. L'accertamento viene effettuato nei confronti di ciascun agricoltore sia per i contributi dovuti in proprio sia per quelli dovuti per conto dei dipendenti lavoratori (con diritto di rivalsa). Questo decreto rappresenta l'attuazione di un processo di unificazione e semplificazione dell'accertamento e della riscossione dei contributi agricoli, precedentemente disciplinato dal Regio Decreto-Legge 1938 n. 2138. La normativa è rilevante per commercialisti e consulenti che operano nel settore agricolo, in quanto definisce le responsabilità dell'agricoltore sia come contribuente diretto sia come sostituto d'imposta nei confronti dei propri dipendenti.

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Riferimento normativo

REGIO DECRETO 24 settembre 1940, n. 1949

Testo normativo

REGIO DECRETO n. 1949/1940 # REGIO DECRETO 24 settembre 1940, n. 1949 ## Modalita' di accertamento dei contributi dovuti dagli agricoltori e dai lavoratori dell'agricoltura per le associazioni professionali, per l'assistenza malattia, per l'invalidita' e vecchiaia, per la tubercolosi, per la nuzialita' e natalita', per l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro in agricoltura e per la corresponsione degli assegni familiari, e modalita' per l'accertamento dei lavoratori dell'agricoltura. (040U1949) VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA E DI ALBANIA IMPERATORE D'ETIOPIA Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138 , concernente l'unificazione e la semplificazione, dal 1° luglio 1939, dell'accertamento e della riscossione dei contributi dovuti dagli agricoltori e dai lavoratori dell'agricoltura per le associazioni professionali, per l'assistenza malattia, per l'invalidità e vecchiaia, per la tubercolosi, per la nuzialità e natalità, per l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e per la corresponsione degli assegni familiari; Visto il R. decreto 9 febbraio 1939, n. 363 , che stabiliva, a norma del 4° comma dell'articolo unico del sopra citato Regio decreto-legge, le modalità per l'accertamento dei detti contributi, limitatamente al secondo semestre 1939, nonchè le modalità per l'accertamento dei lavoratori dell'agricoltura per il detto anno; Visto l' art. 4 della legge 2 giugno 1939, n. 739 , che converte in legge il R. decreto-legge 28 novembre 1938, numero 2138 , con la seguente modificazione: «Nell'articolo unico, primo comma, alle parole: a decorrere dal 1° luglio 1939, sono sostituite le parole: a decorrere dal 1° gennaio 1940»; Ritenuta la necessità, a seguito della cennata modificazione, di determinare le modalità per l'accertamento dei mentovati contributi dovuti dal 1° gennaio 1940 e per l'accertamento, dalla stessa data, dei lavoratori dell'agricoltura; Ritenuta la necessità di determinare le modalità di reparto degli stessi contributi per gli Enti interessati; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le corporazioni; Abbiamo decretato e decretiamo: Art. 1 Accertamento dei contributi I contributi dovuti dagli agricoltori e dai lavoratori dell'agricoltura per le Associazioni professionali, per l'assistenza malattia, per l'invalidità e vecchiaia, per la tubercolosi, per la nuzialità e natalità, per l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro in agricoltura e per la corresponsione degli assegni familiari, sono accertati in confronto di ciascun agricoltore sia per ciò che concerne i contributi dovuti in proprio sia per quanto riguarda i contributi dovuti, salvo rivalsa, per conto dei dipendenti lavoratori.

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Il Regio Decreto 1949/1940 è il riferimento normativo per l'accertamento dei contributi agricoli, previdenza obbligatoria, assicurazione infortuni in agricoltura e assegni familiari. Commercialisti e consulenti del settore agricolo lo consultano per comprendere le modalità di versamento dei contributi, la rivalsa sui dipendenti e gli obblighi di accertamento dell'agricoltore come soggetto passivo e sostituto d'imposta.

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