Modalita' per la riscossione e il versamento dei contributi dovuti dagli agricoltori e dai lavoratori dell'agricoltura per le associazioni professionali, per l'assistenza malattia, per invalidita' e vecchiaia, per la tubercolosi, per la nuzialita' e natalita', per l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro in agricoltura e per la corresponsione degli assegni familiari. (040U1954)
Quali sono le modalità di riscossione e versamento dei contributi dovuti dagli agricoltori secondo il Regio Decreto 1954/1940?
Spiegato da FiscoAI
Il Regio Decreto 1954/1940 disciplina il sistema unificato di riscossione dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti dagli agricoltori e dai lavoratori agricoli. La norma si applica a tutti i contributi destinati alle associazioni professionali, all'assistenza malattia, all'invalidità e vecchiaia, alla tubercolosi, alla nuzialità e natalità, all'assicurazione infortuni in agricoltura e agli assegni familiari. La riscossione è affidata agli esattori delle imposte dirette, che devono notificare cartelle di pagamento indicando il debito totale con la ripartizione in rate: sei rate per i ruoli pubblicati a gennaio e tre rate per i ruoli suppletivi di luglio. I contributi raccolti dagli esattori vengono versati ai ricevitori provinciali secondo le modalità previste dalla legge sulla riscossione delle imposte dirette, con differenti regimi di versamento a seconda della tipologia di contributo: per i contributi alle associazioni professionali e all'assicurazione infortuni vige l'obbligo del "non riscosso per riscosso", mentre per gli altri contributi si applicano le modalità stabilite dalla convenzione tra la Federazione nazionale fascista dei servizi tributari e le Confederazioni degli agricoltori.
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Riferimento normativo
REGIO DECRETO 24 settembre 1940, n. 1954
Testo normativo
REGIO DECRETO n. 1954/1940
# REGIO DECRETO 24 settembre 1940, n. 1954
## Modalita' per la riscossione e il versamento dei contributi dovuti
dagli agricoltori e dai lavoratori dell'agricoltura per le
associazioni professionali, per l'assistenza malattia, per
invalidita' e vecchiaia, per la tubercolosi, per la nuzialita' e
natalita', per l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul
lavoro in agricoltura e per la corresponsione degli assegni
familiari. (040U1954)
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA E DI ALBANIA IMPERATORE D'ETIOPIA Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138 , relativo alla unificazione e semplificazione dell'accertamento e della riscossione dei contributi dovuti dagli agricoltori e dai lavoratori dell'agricoltura per le associazioni professionali, per l'assistenza malattia, per l'invalidità e vecchiaia, per la tubercolosi, per la nuzialità e natalità, per l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e per la corresponsione degli assegni familiari; Ritenuta la necessità di determinare, a norma dell'articolo unico, comma 4°, del citato Regio decreto-legge, le modalità per la riscossione ed il versamento dei contributi stessi; Visto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo: Art. 1 Riscossione e versamento dei contributi I contributi dovuti dagli agricoltori e dai lavoratori dell'agricoltura per le associazioni professionali, per l'assistenza malattia, per l'invalidità e vecchiaia, per la tubercolosi, per la nuzialità e natalità, per l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro in agricoltura e per la corresponsione degli assegni familiari, sono riscossi dagli esattori delle imposte dirette a mente dell'articolo unico, comma 3°, parte seconda, del R. decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138 , in sei rate per i ruoli principali e suppletivi pubblicati nel mese di gennaio e in tre rate limitatamente ai ruoli suppletivi pubblicati nel mese di luglio. Nelle cartelle di pagamento da notificarsi ai contribuenti gli esattori indicano il debito totale iscritto a ruolo con la ripartizione rateale del debito stesso. I contributi sono versati nei termini e nei modi stabiliti dalla legge sulla riscossione delle imposte dirette dagli esattori ai ricevitori provinciali e da questi sui conti designati. Il versamento è effettuato per i contributi dovuti alle associazioni professionali e per quelli relativi all'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro in agricoltura con l'obbligo del non riscosso per riscosso; per gli altri contributi con le modalità fissate dall'allegata convenzione stipulata tra la Federazione nazionale fascista dei servizi tributari e le due Confederazioni degli agricoltori e dei lavoratori dell'agricoltura, quali organi incaricati dell'applicazione dei contributi unificati in agricoltura.
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Il Regio Decreto 1954/1940 è il riferimento normativo per la riscossione unificata dei contributi agricoli, affrontando tematiche di previdenza obbligatoria, assistenza malattia, invalidità e vecchiaia, e assicurazione infortuni in agricoltura. Commercialisti e consulenti tributari lo consultano per comprendere le modalità di versamento dei contributi, il ruolo degli esattori delle imposte dirette, la ripartizione in rate e le convenzioni con gli organi confederali incaricati dell'applicazione dei contributi unificati nel settore agricolo.
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