Legge Contributi

Legge 1954/1940

Modalita' per la riscossione e il versamento dei contributi dovuti dagli agricoltori e dai lavoratori dell'agricoltura per le associazioni professionali, per l'assistenza malattia, per invalidita' e vecchiaia, per la tubercolosi, per la nuzialita' e natalita', per l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro in agricoltura e per la corresponsione degli assegni familiari. (040U1954)

Pubblicato: 10/02/1941 In vigore dal: 24/09/1940 Documento ufficiale

Quali sono le modalità di riscossione e versamento dei contributi dovuti dagli agricoltori secondo il Regio Decreto 1954/1940?

Spiegato da FiscoAI
Il Regio Decreto 1954/1940 disciplina il sistema unificato di riscossione dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti dagli agricoltori e dai lavoratori agricoli. La norma si applica a tutti i contributi destinati alle associazioni professionali, all'assistenza malattia, all'invalidità e vecchiaia, alla tubercolosi, alla nuzialità e natalità, all'assicurazione infortuni in agricoltura e agli assegni familiari. La riscossione è affidata agli esattori delle imposte dirette, che devono notificare cartelle di pagamento indicando il debito totale con la ripartizione in rate: sei rate per i ruoli pubblicati a gennaio e tre rate per i ruoli suppletivi di luglio. I contributi raccolti dagli esattori vengono versati ai ricevitori provinciali secondo le modalità previste dalla legge sulla riscossione delle imposte dirette, con differenti regimi di versamento a seconda della tipologia di contributo: per i contributi alle associazioni professionali e all'assicurazione infortuni vige l'obbligo del "non riscosso per riscosso", mentre per gli altri contributi si applicano le modalità stabilite dalla convenzione tra la Federazione nazionale fascista dei servizi tributari e le Confederazioni degli agricoltori.

Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.

Riferimento normativo

REGIO DECRETO 24 settembre 1940, n. 1954

Testo normativo

REGIO DECRETO n. 1954/1940 # REGIO DECRETO 24 settembre 1940, n. 1954 ## Modalita' per la riscossione e il versamento dei contributi dovuti dagli agricoltori e dai lavoratori dell'agricoltura per le associazioni professionali, per l'assistenza malattia, per invalidita' e vecchiaia, per la tubercolosi, per la nuzialita' e natalita', per l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro in agricoltura e per la corresponsione degli assegni familiari. (040U1954) VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA E DI ALBANIA IMPERATORE D'ETIOPIA Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138 , relativo alla unificazione e semplificazione dell'accertamento e della riscossione dei contributi dovuti dagli agricoltori e dai lavoratori dell'agricoltura per le associazioni professionali, per l'assistenza malattia, per l'invalidità e vecchiaia, per la tubercolosi, per la nuzialità e natalità, per l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e per la corresponsione degli assegni familiari; Ritenuta la necessità di determinare, a norma dell'articolo unico, comma 4°, del citato Regio decreto-legge, le modalità per la riscossione ed il versamento dei contributi stessi; Visto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo: Art. 1 Riscossione e versamento dei contributi I contributi dovuti dagli agricoltori e dai lavoratori dell'agricoltura per le associazioni professionali, per l'assistenza malattia, per l'invalidità e vecchiaia, per la tubercolosi, per la nuzialità e natalità, per l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro in agricoltura e per la corresponsione degli assegni familiari, sono riscossi dagli esattori delle imposte dirette a mente dell'articolo unico, comma 3°, parte seconda, del R. decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138 , in sei rate per i ruoli principali e suppletivi pubblicati nel mese di gennaio e in tre rate limitatamente ai ruoli suppletivi pubblicati nel mese di luglio. Nelle cartelle di pagamento da notificarsi ai contribuenti gli esattori indicano il debito totale iscritto a ruolo con la ripartizione rateale del debito stesso. I contributi sono versati nei termini e nei modi stabiliti dalla legge sulla riscossione delle imposte dirette dagli esattori ai ricevitori provinciali e da questi sui conti designati. Il versamento è effettuato per i contributi dovuti alle associazioni professionali e per quelli relativi all'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro in agricoltura con l'obbligo del non riscosso per riscosso; per gli altri contributi con le modalità fissate dall'allegata convenzione stipulata tra la Federazione nazionale fascista dei servizi tributari e le due Confederazioni degli agricoltori e dei lavoratori dell'agricoltura, quali organi incaricati dell'applicazione dei contributi unificati in agricoltura.

Hai domande su questa normativa?

FiscoAI analizza Legge 1954/1940 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.

Prova gratis Vai alla dashboard

Il Regio Decreto 1954/1940 è il riferimento normativo per la riscossione unificata dei contributi agricoli, affrontando tematiche di previdenza obbligatoria, assistenza malattia, invalidità e vecchiaia, e assicurazione infortuni in agricoltura. Commercialisti e consulenti tributari lo consultano per comprendere le modalità di versamento dei contributi, il ruolo degli esattori delle imposte dirette, la ripartizione in rate e le convenzioni con gli organi confederali incaricati dell'applicazione dei contributi unificati nel settore agricolo.

Normative correlate

Legge 112/2026
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 6…
Decreto del Presidente del Consiglio 84/2026
Regolamento recante la definizione del contributo di entita' significativa a ca…
Messaggio INPS 1618/2026
Contribuzione in agricoltura. Esonero della contribuzione dovuta ai sensi dell’…
Circolare INPS 55/2026
Articolo 2 del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62, recante “Disposizioni urgen…
Circolare INPS 57/2026
Articolo 1 del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62, recante “Disposizioni urgen…
Circolare INPS 54/2026
Decreto-legge 27 febbraio 2026, n. 25. Disposizioni in materia di sostegno al r…
Circolare INPS 53/2026
Decreto-legge 27 febbraio 2026, n. 25, recante “Interventi urgenti per frontegg…
Circolare INPS 52/2026
Convenzione fra l'INPS e CONFIMPRENDITORI (CONFIMPRENDITORI) per la riscossione…

Altre normative del 1940

Trasformazione in Regio istituto d'arte della Regia scuola di tirocinio per le arti edili… Legge 2073 Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Regio istituto tecnico commerciale «L… Legge 2072 Modificazioni allo statuto della Regia universita' di Pisa. (040U2071) Legge 2071 Modificazioni allo statuto della Regia universita' di Roma. (040U2069) Legge 2069 Modificazioni allo statuto della Regia universita' di Bologna. (040U2070) Legge 2070 Autorizzazione alla Regia universita' di Parma ad accettare una donazione. (040U2068) Legge 2068 Contributo dovuto dal comune di Vigone, della provincia di Torino, in applicazione dell'a… Legge 2067 Estensione al comune di Livorno delle disposizioni dell'art. 8 della legge 12 luglio 1896… Legge 2066

Altri Legge

Misure urgenti e indifferibili per lo svolgimento dei procedimenti civili e penali a segu… 127/2026 Modifica della legge 22 novembre 1988, n. 517, di approvazione dell'intesa tra il Governo… 125/2026 Disposizioni in materia di destinazione di proventi derivanti dalla vendita di prodotti. … 120/2026 Disposizioni in materia di sviluppo della carriera dirigenziale e della valutazione della… 119/2026 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 maggio 2026, n. 66, recante … 116/2026 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 63, recante… 113/2026
Vedi tutti i Legge →