Legge Contributi

Legge 196/1983

Modifica e proroga della legge 27 aprile 1981, n. 190, recante concessione di contributi a favore di associazioni per il sostegno della loro attivita' di promozione sociale.

Pubblicato: 19/05/1983 In vigore dal: 13/05/1983 Documento ufficiale

Quali associazioni ricevono contributi statali secondo la Legge 196/1983 e per quali anni?

Spiegato da FiscoAI
La Legge 196/1983 modifica e prolunga la precedente Legge 190/1981, confermando l'erogazione di contributi statali a favore di associazioni che svolgono attività di promozione sociale. I contributi sono destinati per gli anni 1982 e 1983 a organizzazioni che operano nel settore dell'assistenza sociale, della disabilità e della protezione di categorie vulnerabili. La norma stabilisce importi specifici per ciascuna associazione beneficiaria, suddividendole in tre categorie secondo l'articolazione della legge precedente. Gli importi variano significativamente: le associazioni di mutilati e invalidi di guerra ricevono i contributi più consistenti (fino a 1,2 miliardi di lire), mentre le nuove associazioni inserite nell'articolo 3 ricevono importi minori (da 20 a 50 milioni di lire). La legge rappresenta un intervento di sostegno continuativo dello Stato verso il terzo settore, garantendo risorse stabili per la prosecuzione delle attività di promozione sociale già avviate nell'anno precedente.

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Riferimento normativo

LEGGE 13 maggio 1983, n. 196

Testo normativo

LEGGE n. 196/1983 # LEGGE 13 maggio 1983, n. 196 ## Modifica e proroga della legge 27 aprile 1981, n. 190, recante concessione di contributi a favore di associazioni per il sostegno della loro attivita' di promozione sociale. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 I contributi a carico dello Stato disposti, a favore di associazioni per il sostegno della loro attività di promozione sociale, dalla legge 27 aprile 1981, n. 190 , sono concessi per ciascuno degli anni 1982 e 1983, con le seguenti attribuzioni alle associazioni di cui all' articolo 1 della legge n. 190 del 1981 : Associazione nazionale mutilati e invalidi civili. . . L. 350.000.000 Associazione nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra. L. 550.000.000 Associazione nazionale tra mutilati ed invalidi di guerra. L. 1.200.000.000 Associazione nazionale tra mutilati ed invalidi del lavoro. L. 400.000.000 Associazione nazionale vittime civili di guerra. . . . L. 400.000.000 Unione italiana ciechi . . . . . . . . . . . . . . . . L. 800.000.000 Ente nazionale protezione e assistenza sordomuti . . . L. 900.000.000 Unione nazionale mutilati per servizio . . . . . . . . L. 400.000.000 Ente nazionale protezione animali. . . . . . . . . . . L. 120.000.000 Ferma restando la ripartizione dei contributi alle associazioni di cui all' articolo 2 della legge n. 190 del 1981 , i contributi alle associazioni di cui all'articolo 3 della predetta legge sono così ripartiti: ANFFaS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 300.000.000 Associazione bambini Down. . . . . . . . . . . . . . . L. 100.000.000 CePiM. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 100.000.000 Al medesimo articolo 3 della legge n. 190 sono inserite le seguenti associazioni con i rispettivi contributi: Aias. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 50.000.000 Aism. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 50.000.000 ((UILDM)) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 50.000.000 ANIEP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 50.000.000 ((Associazione italiana per il bambino con idrocefalo o spina bifida)) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 20.000.000 Associazione italiana ciechi di guerra. . . . . . . . . L. 40.000.000 Associazione nazionale radioamatori ciechi. . . . . . . L. 30.000.000

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La Legge 196/1983 disciplina i contributi statali a enti del terzo settore e associazioni di promozione sociale, operando una proroga e modifica della normativa precedente. È rilevante per chi gestisce associazioni no-profit, enti di assistenza e organizzazioni di volontariato che ricevono finanziamenti pubblici, in quanto definisce le modalità di erogazione dei fondi e l'ammissibilità delle spese sostenute per attività di promozione sociale.

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