Qual è l'importo e la destinazione del contributo straordinario concesso alla Biennale di Venezia con la Legge 197/1973?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 197/1973 autorizza la concessione di un contributo straordinario di 1.340 milioni di lire all'ente autonomo "Biennale di Venezia" per finanziare le manifestazioni culturali organizzate dall'istituzione veneziana. Il contributo viene ripartito tra due ministeri: 400 milioni di lire a carico del Ministero della pubblica istruzione e 940 milioni di lire a carico del Ministero del turismo e dello spettacolo, destinati all'organizzazione di eventi di arte figurativa, teatrali, musicali e cinematografici. Il finanziamento complessivo di 1.340 milioni viene coperto attraverso il bilancio dello Stato: 670 milioni provengono dal capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1971 (con possibile proroga dei termini di utilizzo secondo la Legge 27 febbraio 1955, n. 64), mentre i restanti 670 milioni derivano da una riduzione del corrispondente capitolo per l'anno 1972. Il Ministro del tesoro è autorizzato a effettuare le necessarie variazioni di bilancio mediante propri decreti per dare attuazione alla legge.
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Riferimento normativo
LEGGE 16 aprile 1973, n. 197
Testo normativo
LEGGE n. 197/1973
# LEGGE 16 aprile 1973, n. 197
## Concessione di un contributo straordinario all'ente autonomo la
"Biennale di Venezia".
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Articolo unico A favore dell'ente autonomo la "Biennale di Venezia" è autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 1.340 milioni, da iscrivere in ragione di lire 400 milioni e lire 940 milioni rispettivamente nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione ed in quello del turismo e dello spettacolo, per provvedere all'organizzazione delle manifestazioni d'arte figurativa, teatrali, musicali e cinematografiche. All'onere di lire 1.340 milioni derivante dall'attuazione della presente legge si provvede, quanto a lire 670 milioni a carico del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1971, intendendosi prorogato a tal fine, ove necessario, il termine di utilizzo delle disponibilità indicato dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64 ; e quanto a lire 670 milioni con riduzione di uguale somma del corrispondente capitolo per l'anno 1972. Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 16 aprile 1973 LEONE ANDREOTTI - TAVIANI - MALAGODI - SCALFARO - BADINI CONFALONIERI Visto, il Guardasigilli: GONELLA
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La Legge 197/1973 riguarda i contributi pubblici straordinari, la spesa culturale e il finanziamento di enti autonomi nel settore dello spettacolo e della cultura. Commercialisti e consulenti che operano nel settore pubblico e negli enti culturali consultano questa normativa per comprendere le modalità di erogazione dei fondi, le imputazioni di bilancio tra diversi capitoli di spesa ministeriale e le procedure di variazione di bilancio autorizzate dalla legge.
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