Legge Non_Fiscale

Legge 2/2018

Disposizioni per lo sviluppo della mobilita' in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilita' ciclistica. (18G00013)

Pubblicato: 31/01/2018 In vigore dal: 11/01/2018 Documento ufficiale

Quali sono gli obiettivi principali della Legge 2/2018 e a chi spetta l'implementazione delle disposizioni sulla mobilità ciclistica?

Spiegato da FiscoAI
La Legge 2/2018 rappresenta il quadro normativo nazionale per promuovere l'uso della bicicletta come mezzo di trasporto sostenibile, sia per la mobilità quotidiana che per il turismo e le attività ricreative. La legge si applica a tutto il territorio nazionale, coinvolgendo lo Stato, le regioni, gli enti locali e altri soggetti pubblici, ciascuno secondo le proprie competenze. Gli obiettivi concreti includono il miglioramento dell'efficienza e della sicurezza della mobilità urbana, la tutela ambientale, la riduzione del consumo di suolo, il potenziamento dell'offerta turistica e la valorizzazione del patrimonio culturale e naturale. La normativa prevede che lo sviluppo della mobilità ciclistica diventi una componente fondamentale delle politiche di trasporto, creando un sistema integrato, economicamente sostenibile e accessibile a tutti i cittadini, in coerenza con i piani strategici nazionali di sviluppo turistico e mobilità.

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Riferimento normativo

LEGGE 11 gennaio 2018, n. 2

Testo normativo

LEGGE n. 2/2018 # LEGGE 11 gennaio 2018, n. 2 ## Disposizioni per lo sviluppo della mobilita' in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilita' ciclistica. (18G00013) La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 Oggetto e finalità 1. La presente legge persegue l'obiettivo di promuovere l'uso della bicicletta come mezzo di trasporto sia per le esigenze quotidiane sia per le attività turistiche e ricreative, al fine di migliorare l'efficienza, la sicurezza e la sostenibilità della mobilità urbana, tutelare il patrimonio naturale e ambientale, ridurre gli effetti negativi della mobilità in relazione alla salute e al consumo di suolo, valorizzare il territorio e i beni culturali, accrescere e sviluppare l'attività turistica, in coerenza con il piano strategico di sviluppo del turismo in Italia, di cui all' articolo 34-quinquies, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 , e con il piano straordinario della mobilità turistica, di cui all' articolo 11, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106 , e secondo quanto previsto dalla legge 9 agosto 2017, n. 128 , in materia di ferrovie turistiche. 2. Lo Stato, le regioni, gli enti locali e gli altri soggetti pubblici interessati, nell'ambito delle rispettive competenze, nel rispetto del quadro finanziario definito ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera e), e in conformità con la disciplina generale dei trasporti e del governo del territorio, perseguono l'obiettivo di cui al comma 1, in modo da rendere lo sviluppo della mobilità ciclistica e delle necessarie infrastrutture di rete una componente fondamentale delle politiche della mobilità in tutto il territorio nazionale e da pervenire a un sistema generale e integrato della mobilità, sostenibile dal punto di vista economico, sociale e ambientale e accessibile a tutti i cittadini. 3. Le disposizioni della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione. N O T E Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE). Note all'art. 1: - Si riporta l' art. 34-quinquies, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 : «Art. 34-quinquies (Piano di sviluppo del turismo). - 1. Su proposta del Ministro con delega al turismo, entro il 31 dicembre 2012, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il Governo adotta, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, un piano strategico di sviluppo del turismo in Italia, di durata almeno quinquennale. (Omissis).». - Si riporta l' art. 11, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83 (Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106 «Art. 11 (Norme urgenti in materia di mobilità, accoglienza e guide turistiche). - 1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, redige e adotta il piano straordinario della mobilità turistica. Tale piano favorisce la fruibilità del patrimonio culturale con particolare attenzione alle destinazioni minori, al Sud Italia e alle aree interne del Paese. (Omissis) .». - La legge 9 agosto 2017, n. 128 (Disposizioni per l'istituzione di ferrovie turistiche mediante il reimpiego di linee in disuso o in corso di dismissione situate in aree di particolare pregio naturalistico o archeologico) è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 agosto 2017, n. 196.

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