Disposizioni urgenti per la proroga dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti ((...)) in favore delle autorita' governative dell'Ucraina, per il rinnovo dei permessi di soggiorno in possesso di cittadini ucraini, nonche' per la sicurezza dei giornalisti freelance. (25G00214)
Quali sono le principali disposizioni del Decreto-Legge 201/2025 riguardanti l'Ucraina, i cittadini ucraini e i giornalisti?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto-Legge 201/2025, emanato il 31 dicembre 2025, contiene tre disposizioni urgenti interconnesse alla situazione dell'Ucraina. In primo luogo, prolunga fino al 31 dicembre 2026 l'autorizzazione italiana alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari, logistici, sanitari e di protezione civile alle autorità governative ucraine, confermando l'impegno dell'Italia nel supporto al Paese in conflitto secondo i termini già stabiliti dal decreto-legge del febbraio 2022. In secondo luogo, il decreto disciplina il rinnovo dei permessi di soggiorno per protezione speciale dei cittadini ucraini già presenti in Italia prima del 24 febbraio 2022, permettendo il loro ulteriore rinnovo su richiesta fino al 4 marzo 2027, in coordinamento con la protezione temporanea europea. In terzo luogo, introduce disposizioni per garantire formazione sulla sicurezza e copertura assicurativa adeguata ai giornalisti freelance che operano in zone di conflitto. Le disposizioni si applicano nell'ambito delle risorse già previste dalla legislazione vigente, senza stanziamenti aggiuntivi.
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Riferimento normativo
DECRETO-LEGGE 31 dicembre 2025, n. 201
Testo normativo
DECRETO-LEGGE n. 201/2025
# DECRETO-LEGGE 31 dicembre 2025, n. 201
## Disposizioni urgenti per la proroga dell'autorizzazione alla cessione
di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle
autorita' governative dell'Ucraina, per il rinnovo dei permessi di
soggiorno in possesso di cittadini ucraini, nonche' per la sicurezza
dei giornalisti freelance. (25G00214)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione ; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 , recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 15; Visto il Trattato del Nord-Atlantico firmato a Washington il 4 aprile 1949, ratificato ai sensi della legge 1° agosto 1949, n. 465 ; Visto il decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14 , convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28 , recante «Disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina» e, in particolare, l'articolo 2-bis; Visto il decreto-legge 2 dicembre 2022, n. 185 , convertito dalla legge 27 gennaio 2023, n. 8 , recante «Disposizioni urgenti per la proroga dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle Autorità governative dell'Ucraina» e, in particolare, l'articolo 1; Visto il decreto-legge 21 dicembre 2023, n. 200 , convertito dalla legge 13 febbraio 2024, n. 12 , recante «Disposizioni urgenti per la proroga dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina» e, in particolare, l'articolo 1; Visto il decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 200 , convertito dalla legge 31 gennaio 2025, n. 7 , recante «Disposizioni urgenti per la proroga dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina» e, in particolare, l'articolo 1; Visto il decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20 , convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 2023, n. 50 , recante «Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare» e, in particolare, l'articolo 7; Ritenute persistenti la necessità e l'urgenza, connessa al protrarsi del grave conflitto in atto in Ucraina, di prorogare, fino al 31 dicembre 2026, previo atto di indirizzo delle Camere, l'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti civili, sanitari e militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina, di cui all' articolo 2-bis del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14 , convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28 , nei termini e con le modalità ivi stabilite; Tenuto conto dell'importanza degli sforzi in atto a livello internazionale per il raggiungimento di una soluzione al conflitto; Ritenute la necessità e l'urgenza di prevedere il rinnovo dei permessi di soggiorno per protezione speciale in possesso di cittadini ucraini; Considerata la necessità e l'urgenza di garantire una idonea formazione sulla sicurezza ed una adeguata copertura assicurativa per i giornalisti che operano in zone di conflitto; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 29 dicembre 2025; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e della difesa; Emana il seguente decreto-legge: Art. 1 Proroga di termini in materia di cessioni di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari, nonchè dei permessi di soggiorno per protezione speciale in possesso di cittadini ucraini 1. È prorogata, fino al 31 dicembre 2026, previo atto di indirizzo delle Camere, l'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari, con priorità per quelli logistici, sanitari, ad uso civile e di protezione dagli attacchi aerei, missilistici, con droni e cibernetici, in favore delle autorità governative dell'Ucraina, di cui all' articolo 2-bis del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14 , convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28 , nei termini e con le modalità ivi stabilite. 2. I permessi di soggiorno per protezione speciale rinnovati ai sensi dell' articolo 7, comma 3, del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20 , convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 2023, n. 50 , in possesso di cittadini ucraini, già presenti sul territorio nazionale in data antecedente al 24 febbraio 2022, possono essere ulteriormente rinnovati a richiesta dell'interessato, fino al 4 marzo 2027, ferma restando la proroga della protezione temporanea concessa, fino alla medesima data, ai loro connazionali sfollati dall'Ucraina secondo quanto previsto dalla Decisione di esecuzione (UE) 2025/1460 del Consiglio dell'Unione Europea del 15 luglio 2025. 3. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente.
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Il Decreto-Legge 201/2025 rappresenta il principale strumento normativo italiano per la proroga delle cessioni di equipaggiamenti militari all'Ucraina, il rinnovo dei permessi di soggiorno per protezione speciale e la tutela dei giornalisti in zone di conflitto. Professionisti del diritto dell'immigrazione, esperti di diritto internazionale e consulenti che operano nel settore della cooperazione internazionale lo consultano per comprendere le scadenze relative ai permessi ucraini, gli obblighi di indirizzo parlamentare e le modalità di attuazione delle misure di sicurezza per i professionisti dell'informazione.
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