Quali agevolazioni fiscali e tributarie sono state prorogate dalla Legge 207/1950 a favore dell'Ente nazionale di lavoro per i ciechi?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 207/1950 prolunga le agevolazioni fiscali e tributarie precedentemente concesse all'Ente nazionale di lavoro per i ciechi, originariamente disciplinate dal Regio Decreto-Legge 1844/1934 convertito in legge 961/1935. Queste agevolazioni erano state inizialmente concesse per un periodo di dieci anni, successivamente prorogate per altri cinque anni fino al 7 dicembre 1949. La presente legge estende ulteriormente il beneficio per un nuovo quinquennio, fino al 7 dicembre 1954, mantenendo invariate le disposizioni del terzo comma dell'articolo 1 del decreto originario. L'Ente nazionale di lavoro per i ciechi, ente pubblico dedicato all'inserimento lavorativo e al sostegno delle persone non vedenti, continua quindi a beneficiare di esenzioni e riduzioni fiscali per svolgere la propria missione sociale. Questa proroga rappresenta un riconoscimento della rilevanza pubblica dell'ente e della necessità di sostenerlo attraverso agevolazioni tributarie per garantire la continuità dei servizi assistenziali e occupazionali.
Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.
Riferimento normativo
LEGGE 11 aprile 1950, n. 207
Testo normativo
LEGGE n. 207/1950
# LEGGE 11 aprile 1950, n. 207
## Proroga delle agevolazioni fiscali e tributarie a favore dell'Ente
nazionale di lavoro per i ciechi.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Articolo unico. Le disposizioni del terzo comma dell'art. 1 del regio decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1844 , convertito nella legge 18 aprile 1935, n. 961 , recante agevolazioni tributarie e finanziarie a favore dell'Ente nazionale di lavoro per i ciechi per il periodo di anni dieci, prorogate per un periodo di cinque anni, fino al 7 dicembre 1949, hanno effetto per ulteriore periodo di cinque anni, fino al 7 dicembre 1954. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 11 aprile 1950 EINAUDI DE GASPERI - SCELBA - PELLA - VANONI Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Legge 207/1950 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
La Legge 207/1950 riguarda le agevolazioni tributarie e fiscali, gli enti pubblici non commerciali e le esenzioni fiscali per enti di utilità sociale. Commercialisti e consulenti tributari la consultano per comprendere il regime fiscale speciale degli enti assistenziali, le proroghe normative e l'applicazione delle esenzioni da imposte dirette e indirette per soggetti con finalità sociali.
Utilizziamo cookie tecnici essenziali e, con il tuo consenso, cookie analitici (Google Analytics, Microsoft Clarity) per migliorare l'esperienza di navigazione.
Leggi la nostra Cookie Policy.