Legge Agevolazioni

Legge 207/1950

Proroga delle agevolazioni fiscali e tributarie a favore dell'Ente nazionale di lavoro per i ciechi.

Pubblicato: 12/05/1950 In vigore dal: 11/04/1950 Documento ufficiale

Quali agevolazioni fiscali e tributarie sono state prorogate dalla Legge 207/1950 a favore dell'Ente nazionale di lavoro per i ciechi?

Spiegato da FiscoAI
La Legge 207/1950 prolunga le agevolazioni fiscali e tributarie precedentemente concesse all'Ente nazionale di lavoro per i ciechi, originariamente disciplinate dal Regio Decreto-Legge 1844/1934 convertito in legge 961/1935. Queste agevolazioni erano state inizialmente concesse per un periodo di dieci anni, successivamente prorogate per altri cinque anni fino al 7 dicembre 1949. La presente legge estende ulteriormente il beneficio per un nuovo quinquennio, fino al 7 dicembre 1954, mantenendo invariate le disposizioni del terzo comma dell'articolo 1 del decreto originario. L'Ente nazionale di lavoro per i ciechi, ente pubblico dedicato all'inserimento lavorativo e al sostegno delle persone non vedenti, continua quindi a beneficiare di esenzioni e riduzioni fiscali per svolgere la propria missione sociale. Questa proroga rappresenta un riconoscimento della rilevanza pubblica dell'ente e della necessità di sostenerlo attraverso agevolazioni tributarie per garantire la continuità dei servizi assistenziali e occupazionali.

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Riferimento normativo

LEGGE 11 aprile 1950, n. 207

Testo normativo

LEGGE n. 207/1950 # LEGGE 11 aprile 1950, n. 207 ## Proroga delle agevolazioni fiscali e tributarie a favore dell'Ente nazionale di lavoro per i ciechi. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Articolo unico. Le disposizioni del terzo comma dell'art. 1 del regio decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1844 , convertito nella legge 18 aprile 1935, n. 961 , recante agevolazioni tributarie e finanziarie a favore dell'Ente nazionale di lavoro per i ciechi per il periodo di anni dieci, prorogate per un periodo di cinque anni, fino al 7 dicembre 1949, hanno effetto per ulteriore periodo di cinque anni, fino al 7 dicembre 1954. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 11 aprile 1950 EINAUDI DE GASPERI - SCELBA - PELLA - VANONI Visto, il Guardasigilli: PICCIONI

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