Norme integrative ed aumento degli stanziamenti per la concessione delle provvidenze previste dalla legge 13 febbraio 1952, n. 50, e successive modifiche, a favore delle imprese industriali, commerciali ed artigiane danneggiate o distrutte a seguito di pubbliche calamita'.
Quali aumenti di stanziamenti prevede la Legge 209/1977 per le provvidenze a favore delle imprese danneggiate da calamità pubbliche?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 209/1977 incrementa i fondi destinati al sostegno delle imprese industriali, commerciali e artigiane che hanno subito danni o distruzioni a causa di calamità pubbliche. Nello specifico, aumenta tre diversi stanziamenti: il fondo delle anticipazioni dello Stato passa da 11 miliardi a 15 miliardi di lire, il limite di spesa per le provvidenze ordinarie sale da 7.050 a 9.050 milioni di lire, e quello per le provvidenze speciali da 2.730 a 3.230 milioni di lire. Questi aumenti si applicano alle imprese che hanno subito danni documentati da eventi calamitosi riconosciuti come pubbliche calamità. La normativa riguarda principalmente le aziende che necessitano di anticipazioni creditizie e contributi per la ricostruzione o il ripristino della loro operatività. Gli stanziamenti aggiuntivi sono iscritti nei bilanci del Ministero del Tesoro e del Ministero dell'Industria, Commercio e Artigianato per l'anno 1977, garantendo così risorse concrete per l'erogazione delle provvidenze.
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Riferimento normativo
LEGGE 5 maggio 1977, n. 209
Testo normativo
LEGGE n. 209/1977
# LEGGE 5 maggio 1977, n. 209
## Norme integrative ed aumento degli stanziamenti per la concessione
delle provvidenze previste dalla legge 13 febbraio 1952, n. 50, e
successive modifiche, a favore delle imprese industriali, commerciali
ed artigiane danneggiate o distrutte a seguito di pubbliche
calamita'.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Il fondo delle anticipazioni dello Stato, previsto dal primo comma dell'articolo 1 della legge 22 febbraio 1968, n. 115 , per l'applicazione dell' articolo 3 del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334 , convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50 , a favore delle imprese danneggiate da pubbliche calamità è elevato da lire 11.000 milioni a lire 15.000 milioni. Il limite di spesa di lire 7.050 milioni, previsto dal primo comma dell'articolo 1 della legge 19 luglio 1971, n. 582 , per l'applicazione delle provvidenze di cui all' articolo 5 del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334 , convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50 , è elevato a lire 9.050 milioni. Il limite di spesa di lire 2.730 milioni, previsto dal terzo comma dell'articolo 1 della legge 22 febbraio 1968, n. 115 , per la concessione delle provvidenze contemplate nell'articolo 7-bis del citato decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334 , convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50 , è elevato, a lire, 3.230 milioni. La maggiore spesa prevista dal primo e secondo comma del presente articolo sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo anno 1977; quella di cui al terzo comma in quello del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno 1977.
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La Legge 209/1977 è il riferimento normativo per accedere ai fondi di anticipazione dello Stato e alle provvidenze per imprese danneggiate da calamità pubbliche, disciplinando stanziamenti, limiti di spesa e procedure di concessione. Commercialisti e consulenti aziendali la consultano per verificare l'ammissibilità delle imprese ai contributi, le modalità di richiesta e i vincoli di bilancio, in relazione alla Legge 50/1952 e ai decreti-legge sulla protezione economica da eventi calamitosi.
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