Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunita' nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni. (12G0237)
Cosa prevede la Legge 215/2012 in materia di rappresentanza di genere negli enti locali e nelle commissioni di concorso?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 215/2012 interviene su due fronti principali per promuovere la parità di genere nella pubblica amministrazione. In primo luogo, modifica l'articolo 6 del Decreto Legislativo 267/2000 (Testo Unico degli enti locali) sostituendo il termine "promuovere" con "garantire" in relazione alla rappresentanza di genere negli organi collegiali non elettivi di comuni e province. Questo cambiamento lessicale trasforma un obiettivo programmatico in un obbligo concreto e vincolante. La norma riguarda direttamente gli enti locali (comuni, province e città metropolitane) e le loro strutture organizzative, imponendo loro di assicurare un equilibrio tra uomini e donne nelle nomine ai vertici amministrativi. La legge prevede inoltre disposizioni sulla composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni, garantendo parità di opportunità anche in sede di selezione del personale. Gli enti locali hanno l'obbligo di adeguare i propri statuti e regolamenti entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, rendendo così vincolanti le nuove disposizioni a livello locale.
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Riferimento normativo
LEGGE 23 novembre 2012, n. 215
Testo normativo
LEGGE n. 215/2012
# LEGGE 23 novembre 2012, n. 215
## Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di
genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli
regionali. Disposizioni in materia di pari opportunita' nella
composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche
amministrazioni. (12G0237)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 Modifica all'articolo 6 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 , in materia di statuti comunali e provinciali. 1. Al comma 3 dell'articolo 6 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 , la parola: «promuovere» è sostituita dalla seguente: «garantire» e dopo le parole: «organi collegiali» sono inserite le seguenti: «non elettivi». 2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge gli enti locali adeguano i propri statuti e regolamenti alle disposizioni del comma 3 dell'articolo 6 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 , come modificato dal comma 1 del presente articolo.
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La Legge 215/2012 è il riferimento normativo per chi opera nel settore degli enti locali e della pubblica amministrazione in materia di pari opportunità e rappresentanza di genere. Amministratori locali, sindaci, assessori e responsabili delle risorse umane la consultano per garantire il rispetto degli obblighi di equilibrio di genere negli organi collegiali non elettivi, nelle commissioni di concorso e nella composizione delle giunte comunali e provinciali.
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