Quali sono le parti comuni dell'edificio secondo la Legge 220/2012 e come viene definita la loro proprietà nel condominio?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 220/2012 modifica l'articolo 1117 del Codice Civile, stabilendo quali elementi di un edificio condominiale appartengono in comune a tutti i proprietari delle singole unità immobiliari. Si applica a tutti gli edifici in condominio e riguarda sia i proprietari che i gestori condominiali. La norma prevede che siano comuni: le strutture portanti (fondazioni, muri maestri, pilastri, travi), le coperture (tetti e lastrici solari), gli accessi (scale, portoni, vestiboli), le aree comuni (cortili, facciate) e i parcheggi. Inoltre, sono comuni tutti gli impianti centralizzati: ascensori, sistemi idrici e fognari, riscaldamento, condizionamento, gas, energia elettrica, ricezione radiotelevisiva e accesso a flussi informativi, fino al punto di diramazione verso le proprietà individuali. Questo è rilevante per amministratori e commercialisti perché determina come ripartire le spese condominiali, quali costi sono deducibili per ciascun condomino e come gestire la manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni.
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Riferimento normativo
LEGGE 11 dicembre 2012, n. 220
Testo normativo
LEGGE n. 220/2012
# LEGGE 11 dicembre 2012, n. 220
## Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici. (12G0241)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 1. L' articolo 1117 del codice civile è sostituito dal seguente: «Art. 1117. - (Parti comuni dell'edificio). - Sono oggetto di proprietà comune dei proprietari delle singole unità immobiliari dell'edificio, anche se aventi diritto a godimento periodico e se non risulta il contrario dal titolo: 1) tutte le parti dell'edificio necessarie all'uso comune, come il suolo su cui sorge l'edificio, le fondazioni, i muri maestri, i pilastri e le travi portanti, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni di ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e le facciate; 2) le aree destinate a parcheggio nonchè i locali per i servizi in comune, come la portineria, incluso l'alloggio del portiere, la lavanderia, gli stenditoi e i sottotetti destinati, per le caratteristiche strutturali e funzionali, all'uso comune; 3) le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere destinati all'uso comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli impianti idrici e fognari, i sistemi centralizzati di distribuzione e di trasmissione per il gas, per l'energia elettrica, per il riscaldamento ed il condizionamento dell'aria, per la ricezione radiotelevisiva e per l'accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi collegamenti fino al punto di diramazione ai locali di proprietà individuale dei singoli condomini, ovvero, in caso di impianti unitari, fino al punto di utenza, salvo quanto disposto dalle normative di settore in materia di reti pubbliche». Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
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La Legge 220/2012 è il riferimento normativo per identificare le parti comuni dell'edificio, la proprietà collettiva in condominio e la ripartizione delle spese condominiali. Amministratori, commercialisti e consulenti immobiliari la consultano per questioni di impianti centralizzati, deducibilità delle spese di manutenzione, gestione delle aree comuni e determinazione delle quote di proprietà condominiale.
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