Cosa stabilisce la Legge 227/2017 e quali sono gli obiettivi della Giornata nazionale in memoria delle vittime della strada?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 227/2017 istituisce la terza domenica di novembre come Giornata nazionale in memoria delle vittime della strada, riconoscendo ufficialmente questa ricorrenza a livello nazionale. La norma si applica a tutte le amministrazioni pubbliche, alle scuole di ogni ordine e grado, e agli organismi operanti nel settore della sicurezza stradale, coinvolgendo anche le Forze di polizia, i sanitari e le squadre di emergenza. In pratica, la legge promuove l'organizzazione di cerimonie, convegni e incontri pubblici finalizzati a conservare il ricordo delle vittime, sensibilizzare i giovani sui rischi della guida pericolosa, e informare sulla prevenzione degli incidenti stradali, in particolare quelli causati da guida in stato di ebbrezza o sotto effetto di sostanze. Un aspetto rilevante è che la Giornata nazionale non produce effetti civili (non è festività con riposi retribuiti), e la sua attuazione deve avvenire senza nuovi oneri per la finanza pubblica, utilizzando solo le risorse già disponibili.
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Riferimento normativo
LEGGE 29 dicembre 2017, n. 227
Testo normativo
LEGGE n. 227/2017
# LEGGE 29 dicembre 2017, n. 227
## Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime della
strada. (18G00014)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 1. La Repubblica riconosce la terza domenica di novembre come Giornata nazionale in memoria delle vittime della strada e promuove ogni iniziativa utile a migliorare la sicurezza stradale e a informare gli utenti della strada, in particolare i giovani, sulle gravi conseguenze che possono derivare da condotte di guida non rispettose del codice della strada , di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 . 2. In occasione della Giornata nazionale di cui al comma 1 possono essere organizzati, in particolare nelle scuole di ogni ordine e grado, con la partecipazione di componenti delle squadre di emergenza, di operatori delle Forze di polizia e di sanitari, nonchè delle associazioni e degli organismi operanti nel settore, cerimonie, convegni e altri incontri pubblici finalizzati a: a) conservare il ricordo delle vittime e manifestare la partecipazione al dolore dei feriti, delle famiglie, degli amici e delle comunità di cui facevano o fanno parte; b) rendere omaggio al coraggio e all'abnegazione dei componenti delle squadre di emergenza, degli operatori delle Forze di polizia e dei sanitari che quotidianamente si occupano delle conseguenze della morte e delle lesioni causate dagli incidenti stradali; c) riflettere sul dolore provocato dalla morte e dal ferimento di milioni di persone nel mondo a causa di incidenti stradali; d) informare sulle gravi conseguenze degli incidenti stradali, anche sul piano economico, per le famiglie e per le comunità; e) sensibilizzare in particolare i giovani sul valore della vita umana e sulle drammatiche condizioni in cui versano molti superstiti di incidenti stradali; f) promuovere iniziative, in particolare rivolte agli studenti degli ultimi due anni delle scuole medie superiori, per la prevenzione degli incidenti stradali causati dalla guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope. 3. La Giornata nazionale di cui al comma 1 non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260 . 4. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione della presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 29 dicembre 2017 MATTARELLA Gentiloni Silveri, Presidente del Consiglio dei ministri Visto, il Guardasigilli: Orlando N O T E Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con d.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note all'art. 1: Il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 , reca: «Nuovo codice della strada ». La legge 27 maggio 1949, n. 260 , reca: «Disposizioni in materia di ricorrenza festive».
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La Legge 227/2017 riguarda la sicurezza stradale, la prevenzione degli incidenti stradali e la sensibilizzazione pubblica secondo il Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992). Amministrazioni pubbliche, istituti scolastici e operatori del settore devono promuovere iniziative di informazione e prevenzione, con particolare attenzione alla guida in stato di ebbrezza e all'uso di sostanze stupefacenti, senza determinare oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.
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