Legge
Imposte Indirette
Legge 228/1989
Modificazioni delle aliquote dell'imposta di fabbricazione su taluni prodotti petroliferi.
Riferimento normativo
DECRETO-LEGGE 13 giugno 1989, n. 228
Testo normativo
DECRETO-LEGGE n. 228/1989
# DECRETO-LEGGE 13 giugno 1989, n. 228
## Modificazioni delle aliquote dell'imposta di fabbricazione su
taluni prodotti petroliferi.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione ; Visto il decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334 , convertito dalla legge 2 giugno 1939, n. 739 , e successive modificazioni, istitutivo di una imposta di fabbricazione sugli oli minerali e sui prodotti della loro lavorazione; Vista la legge 19 marzo 1973, n. 32 , e successive modificazioni, concernente modificazioni al regime fiscale dei prodotti petroliferi e del gas metano; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di modificare le aliquote dell'imposta di fabbricazione gravante su alcuni prodotti petroliferi; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 giugno 1989; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato; EMANA il seguente decreto: Art. 1 1. Sono elevate le aliquote dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine sui seguenti prodotti petroliferi: a) oli da gas, da L. 37.150 a L. 41.335 per ettolitro alla temperatura di 15 C; b) oli combustibili speciali ed oli combustibili diversi da quelli speciali, da L. 44.500 a L. 49.500 per cento kg; c) oli lubrificanti (bianchi e diversi dai bianchi), da L. 44.500 a L. 49.500; d) estratti aromatici e prodotti di composizione simile, da L. 44.500 a L. 49.500 per cento kg; e) oli combustibili diversi da quelli speciali, densi, di cui alla lettera H) della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32 , per un importo di L. 5 al kg, limitatamente agli oli combustibili il cui tenore di zolfo è superiore all'uno per cento; f) gas di petrolio liquefatti destinati ad essere usati come carburante per l'autotrazione, da L. 28.500 a L. 37.590 per cento kg.
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