Rivalutazione delle pensioni maturate anteriormente al 1 gennaio 1954 e adeguamento dei contributi concernenti il Fondo di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del gas.
Quali sono le modalità di rivalutazione delle pensioni maturate prima del 1954 nel Fondo di previdenza del personale del gas e come vengono calcolate?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 233/1962 disciplina l'aumento delle pensioni già in corso di pagamento al momento dell'entrata in vigore della norma, relative al Fondo di previdenza per i dipendenti delle aziende private del gas. La rivalutazione decorre dal 1 gennaio 1961 e prevede aumenti percentuali differenziati in base alla data di maturazione della pensione: dal 10% per quelle maturate prima del 1948, scendendo al 5% per quelle del 1953. Il calcolo dell'aumento viene effettuato sull'importo della pensione a carico del Fondo di previdenza specifico, salvo per le pensioni decorse prima del 1 maggio 1946, dove l'incremento si applica all'importo complessivo che include anche la quota dell'assicurazione generale obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti. Questa norma rappresenta un intervento di adeguamento economico delle prestazioni pensionistiche in un periodo di ricostruzione post-bellica, garantendo una rivalutazione progressiva in base all'anzianità della pensione.
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Riferimento normativo
LEGGE 28 marzo 1962, n. 233
Testo normativo
LEGGE n. 233/1962
# LEGGE 28 marzo 1962, n. 233
## Rivalutazione delle pensioni maturate anteriormente al 1 gennaio 1954
e adeguamento dei contributi concernenti il Fondo di previdenza per
il personale dipendente dalle aziende private del gas.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Le pensioni di cui alla legge 1 luglio 1955, n. 638 , modificata dalla legge 8 gennaio 1959, n. 3 , maturate fino al 31 dicembre 1953, in corso di godimento alla data di entrata in vigore della presente legge, sono maggiorate, a decorrere dal 1 gennaio 1961, della seguente misura percentuale: 10 per cento, se la pensione è maturata anteriormente al 1 gennaio 1948; 8 per cento, se la pensione è maturata nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1948 e il 31 dicembre 1949; 6 per cento, se la pensione è maturata nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1950 e il 31 dicembre 1951; 10 per cento, se la pensione è maturata nel periodo compreso tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 1952; 5 per cento, se la pensione è maturata nel periodo compreso tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 1953. La percentuale di aumento è calcolata sull'importo della pensione a carico del Fondo di previdenza di cui alla stessa legge 1 luglio 1955, n. 638 . La percentuale di aumento, relativa alle pensioni maturate con decorrenza anteriore al 1 maggio 1946, è calcolata, invece, sull'importo complessivo risultante dalla pensione a carico del Fondo di previdenza e di quella a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.
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La Legge 233/1962 riguarda la rivalutazione delle pensioni maturate anteriormente al 1954 nel Fondo di previdenza per il personale del gas, disciplinando gli aumenti percentuali differenziati e il calcolo su base temporale. Commercialisti e consulenti previdenziali consultano questa norma per questioni relative a pensioni storiche, contributi previdenziali, fondi di previdenza complementare e adeguamenti retroattivi delle prestazioni pensionistiche nel settore energetico privato.
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