Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonche' in materia di responsabilita' professionale degli esercenti le professioni sanitarie. (17G00041)
Cosa stabilisce la Legge 24/2017 in materia di sicurezza delle cure e responsabilità professionale sanitaria?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 24/2017 rappresenta il quadro normativo fondamentale italiano sulla sicurezza delle cure e sulla responsabilità professionale dei sanitari. Si applica a tutte le strutture sanitarie e sociosanitarie, pubbliche e private, e riguarda tutti gli operatori sanitari, compresi i liberi professionisti convenzionati con il Servizio sanitario nazionale. La legge stabilisce che la sicurezza delle cure è parte costitutiva del diritto alla salute e deve essere perseguita sia nell'interesse del singolo paziente che della collettività. In pratica, prevede che le strutture sanitarie implementino attività sistematiche di prevenzione e gestione del rischio clinico, utilizzando in modo appropriato le risorse strutturali, tecnologiche e organizzative disponibili. Aspetto rilevante è che la responsabilità della sicurezza non ricade solo sulla struttura, ma coinvolge tutto il personale operante, creando un obbligo diffuso di partecipazione alle attività di prevenzione del rischio e di segnalazione degli eventi avversi.
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Riferimento normativo
LEGGE 8 marzo 2017, n. 24
Testo normativo
LEGGE n. 24/2017
# LEGGE 8 marzo 2017, n. 24
## Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona
assistita, nonche' in materia di responsabilita' professionale degli
esercenti le professioni sanitarie. (17G00041)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 Sicurezza delle cure in sanità 1. La sicurezza delle cure è parte costitutiva del diritto alla salute ed è perseguita nell'interesse dell'individuo e della collettività. 2. La sicurezza delle cure si realizza anche mediante l'insieme di tutte le attività finalizzate alla prevenzione e alla gestione del rischio connesso all'erogazione di prestazioni sanitarie e l'utilizzo appropriato delle risorse strutturali, tecnologiche e organizzative. 3. Alle attività di prevenzione del rischio messe in atto dalle strutture sanitarie e sociosanitarie, pubbliche e private, è tenuto a concorrere tutto il personale, compresi i liberi professionisti che vi operano in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del Testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
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