Legge Contributi

Legge 246/1953

Concessione di un contributo annuo a favore dell'Associazione della stampa estera in Italia, con sede in Roma.

Pubblicato: 22/04/1953 In vigore dal: 04/04/1953 Documento ufficiale

Cosa stabilisce la Legge 246/1953 riguardo al finanziamento dell'Associazione della stampa estera in Italia?

Spiegato da FiscoAI
La Legge 246/1953 autorizza lo Stato italiano a concedere un contributo annuo all'Associazione della stampa estera in Italia, un'organizzazione con sede a Roma che rappresenta i giornalisti e i media stranieri operanti nel territorio nazionale. Il contributo è stato fissato in 2.500.000 lire a partire dall'esercizio finanziario 1952-53, rappresentando un sostegno pubblico alle attività di informazione internazionale nel Paese. La spesa è stata iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro, sotto la rubrica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, evidenziando l'importanza strategica attribuita alle relazioni con la stampa estera. Il finanziamento è stato coperto mediante una corrispondente riduzione di altri stanziamenti di bilancio, specificamente dal capitolo 157 del bilancio del Ministero del tesoro per lo stesso esercizio, garantendo il pareggio di bilancio senza aumentare la spesa complessiva dello Stato.

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Riferimento normativo

LEGGE 4 aprile 1953, n. 246

Testo normativo

LEGGE n. 246/1953 # LEGGE 4 aprile 1953, n. 246 ## Concessione di un contributo annuo a favore dell'Associazione della stampa estera in Italia, con sede in Roma. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 È autorizzata, a decorrere dall'esercizio 1952-53, la concessione di un contributo di lire 2.500.000 a favore dell'Associazione della stampa estera in Italia, con sede in Roma, che sarà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro (rubrica Presidenza del Consiglio dei Ministri). Art. 2. La spesa di cui all'art. 1 viene fronteggiata con una corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 157 del bilancio del Ministero del tesoro per l'esercizio 1952-53. Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 4 aprile 1953 EINAUDI DE GASPERI - PELLA Visto, il Guardasigilli: ZOLI

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La Legge 246/1953 riguarda il finanziamento pubblico e i contributi statali a favore di associazioni di interesse nazionale, con implicazioni su bilancio dello Stato e variazioni di stanziamento. È rilevante per chi studia la storia della finanza pubblica italiana, le politiche di comunicazione internazionale e la gestione delle risorse pubbliche attraverso decreti ministeriali e iscrizioni di bilancio.

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