Legge Non_Fiscale

Legge 25/2014

Misure urgenti per l'avvalimento dei soggetti terzi per l'esercizio dell'attivita' di vigilanza della Banca d'Italia. (14G00040)

Pubblicato: 14/03/2014 In vigore dal: 14/03/2014 Documento ufficiale

Quali sono i compiti e gli obblighi dei soggetti terzi che la Banca d'Italia può utilizzare per le attività di vigilanza bancaria in relazione alla valutazione approfondita della BCE?

Spiegato da FiscoAI
Il decreto-legge 25/2014 consente alla Banca d'Italia di avvalersi di consulenti esterni e società specializzate per supportare le attività di vigilanza bancaria, in particolare per la valutazione approfondita degli enti creditizi richiesta dalla Banca Centrale Europea prima dell'assunzione della Vigilanza Unica nel novembre 2014. Questi soggetti terzi devono essere selezionati attraverso procedure di evidenza pubblica o dalla BCE stessa e devono possedere elevata professionalità, oltre a non trovarsi in conflitto di interessi con l'attività di vigilanza. Le informazioni, i dati e le notizie acquisiti dai consulenti esterni nel corso della loro attività sono coperte dal segreto d'ufficio secondo le disposizioni del Testo Unico bancario, garantendo la riservatezza delle informazioni sensibili sugli enti creditizi. I soggetti terzi hanno l'obbligo di segnalare esclusivamente al Governatore della Banca d'Italia qualsiasi irregolarità riscontrata, anche se costituente reato, e la Banca d'Italia può condividere le informazioni della valutazione approfondita con il Ministero dell'economia e delle finanze in deroga al segreto d'ufficio.

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Riferimento normativo

DECRETO-LEGGE 14 marzo 2014, n. 25

Testo normativo

DECRETO-LEGGE n. 25/2014 # DECRETO-LEGGE 14 marzo 2014, n. 25 ## Misure urgenti per l'avvalimento dei soggetti terzi per l'esercizio dell'attivita' di vigilanza della Banca d'Italia. (14G00040) IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione ; Rilevato che, in vista dell'assunzione in data 4 novembre 2014 dei compiti di Vigilanza Unica sugli enti creditizi da parte della Banca Centrale Europea (BCE), l' articolo 33, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013 , consente alla BCE di chiedere alle autorità nazionali competenti di fornire tutte le informazioni utili per effettuare una valutazione approfondita, compreso lo stato patrimoniale, degli enti creditizi dello Stato membro partecipante; Vista la nota concernente la valutazione approfondita del 23 ottobre 2013, con la quale la BCE ha reso note le modalità con le quali intende condurre l'esercizio di valutazione in cooperazione con le autorità competenti nazionali, indicando che i risultati dell'esercizio di valutazione saranno resi noti nel mese di ottobre 2014; Rilevato che, a tal fine, la BCE con la medesima nota ha richiesto alle autorità competenti nazionali di avvalersi di soggetti del settore privato per le attività di verifica a livello nazionale; Considerata la necessità di consentire alla Banca d'Italia di avvalersi della collaborazione di soggetti terzi per l'attività di vigilanza bancaria di cui agli articoli 51, 54, 66 e 68 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , con riferimento all'esercizio di valutazione approfondita; Considerato che per consentire ai soggetti terzi l'espletamento delle attività loro affidate, è necessario estendere a questi le previsioni relative al segreto d'ufficio di cui all'articolo 7 del citato decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 ; Vista la nota concernente la valutazione approfondita del 3 febbraio 2014 con la quale la BCE, tra l'altro, ha indicato che l'attività di verifica della qualità degli attivi deve aver inizio entro il mese di marzo; Considerata la straordinaria necessità ed urgenza di modifica della normativa in tema di vigilanza bancaria di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 al fine di consentire l'esecuzione delle attività di verifica nei termini indicati dalla BCE; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 12 marzo 2014; Sulla proposta del Presidente del consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze; Emana il seguente decreto-legge: Art. 1 Avvalimento di soggetti terzi per l'attività di vigilanza bancaria ai fini della valutazione approfondita prevista dall' articolo 33, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1024/2013 1. Ai fini della valutazione approfondita prevista dall' articolo 33, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013 , la Banca d'Italia può avvalersi anche della consulenza di soggetti terzi di elevata professionalità, selezionati con procedure di evidenza pubblica o dalla Banca Centrale Europea, per l'esercizio dell'attività di vigilanza di cui agli articoli 51, 54, 66 e 68 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 . ((1-bis. I soggetti terzi di cui al comma 1 in ogni caso non devono trovarsi, pena il non conferimento della consulenza, in una situazione di conflitto di interessi con l'esercizio dell'attività di cui al comma 1, in considerazione della posizione personale o degli incarichi ricoperti al momento della nomina. Se, nel corso del mandato loro affidato, insorgono situazioni di conflitto di interessi, i soggetti terzi di cui al comma 1 decadono immediatamente dall'incarico)) 2. Le notizie, le informazioni e i dati di cui i soggetti terzi vengono a conoscenza o in possesso in ragione ((dell'attività di cui al comma 1)) sono coperti dal segreto d'ufficio secondo quanto disposto dall' articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 . 3. I soggetti terzi hanno l'obbligo di riferire esclusivamente al Governatore della Banca d'Italia le irregolarità, anche se integranti ipotesi di reato, di cui vengano a conoscenza ((nell'esercizio dell'attività di cui al comma 1)) . 4. La Banca d'Italia e il Ministero dell'economia e delle finanze concordano le modalità per la condivisione delle informazioni relative alla valutazione approfondita di cui al comma 1, anche in deroga all' articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 .

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Il decreto-legge 25/2014 disciplina l'avvalimento di soggetti terzi per la vigilanza bancaria, il segreto d'ufficio bancario e la valutazione approfondita secondo il regolamento UE 1024/2013. Commercialisti e consulenti aziendali devono conoscere le regole su conflitti di interessi, obblighi di riservatezza e segnalazione delle irregolarità per chi opera in qualità di consulente esterno presso la Banca d'Italia. La normativa è rilevante per studi professionali e società di audit che forniscono servizi di verifica agli enti creditizi.

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