Legge Non_Fiscale

Legge 25/2024

Modifiche agli articoli 61, 336 e 341-bis del codice penale e altre disposizioni per la tutela della sicurezza del personale scolastico. (24G00043)

Pubblicato: 15/03/2024 In vigore dal: 04/03/2024 Documento ufficiale

Quali sono gli obiettivi e le funzioni dell'Osservatorio nazionale sulla sicurezza del personale scolastico istituito dalla Legge 25/2024?

Spiegato da FiscoAI
La Legge 25/2024 istituisce presso il Ministero dell'istruzione e del merito un Osservatorio nazionale dedicato al monitoraggio e alla prevenzione della violenza contro il personale scolastico. L'Osservatorio deve essere costituito entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge, senza costi aggiuntivi per lo Stato, e riunisce rappresentanti di ministeri competenti, regioni, organizzazioni sindacali, studentesche e dei genitori. I compiti principali includono il monitoraggio delle segnalazioni di violenza e minacce ai danni di insegnanti e personale scolastico, la promozione di studi per migliorare la legislazione vigente e la formulazione di proposte per favorire collaborazione tra scuola, studenti e famiglie. L'Osservatorio deve inoltre vigilare sull'attuazione delle misure di sicurezza nei luoghi di lavoro scolastici secondo il D.Lgs. 81/2008, promuovere buone pratiche e diffondere linee guida per prevenire e ridurre i rischi di aggressione. Infine, deve incentivare corsi di formazione per il personale scolastico sulla gestione dei conflitti e promuovere iniziative a favore degli studenti per prevenire il disagio giovanile, con particolare attenzione ai minori coinvolti in episodi di violenza.

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Riferimento normativo

LEGGE 4 marzo 2024, n. 25

Testo normativo

LEGGE n. 25/2024 # LEGGE 4 marzo 2024, n. 25 ## Modifiche agli articoli 61, 336 e 341-bis del codice penale e altre disposizioni per la tutela della sicurezza del personale scolastico. (24G00043) La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 Osservatorio nazionale sulla sicurezza del personale scolastico 1. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con i Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è istituito presso il Ministero dell'istruzione e del merito, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, l'Osservatorio nazionale sulla sicurezza del personale scolastico. Con il medesimo decreto sono determinate la composizione e la durata in carica dei componenti dell'Osservatorio, che è costituito nel rispetto della parità di genere, prevedendo la presenza di rappresentanti dei Ministeri dell'interno, della giustizia e del lavoro e delle politiche sociali, delle regioni, delle organizzazioni sindacali di categoria, studentesche e dei genitori maggiormente rappresentative a livello nazionale e di un rappresentante dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. Lo stesso decreto stabilisce le modalità con le quali l'Osservatorio riferisce, di regola annualmente, ai Ministeri competenti sull'attività svolta e sui risultati conseguiti. La partecipazione all'Osservatorio non dà diritto alla corresponsione di alcuna indennità, rimborso di spese, gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato. 2. All'Osservatorio sono attribuiti i seguenti compiti: a) monitorare e analizzare, per lo svolgimento delle attività di cui alla lettera c), le segnalazioni di casi di violenza commessa in danno del personale scolastico, ricevute dalle istituzioni scolastiche o dagli uffici scolastici regionali deputati alla raccolta e all'esame delle stesse, nel rispetto della disciplina sul trattamento dei dati personali, ai sensi dell' articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 ; b) monitorare e analizzare, per lo svolgimento delle attività di cui alla lettera c), le segnalazioni di eventi indicatori del rischio di atti di violenza o minaccia in danno del personale scolastico, ricevute dalle istituzioni scolastiche o dagli uffici scolastici regionali deputati alla raccolta e all'esame delle stesse, nel rispetto della disciplina sul trattamento dei dati personali, ai sensi dell' articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/679 ; c) promuovere studi e analisi per la formulazione di proposte volte a migliorare la legislazione vigente e promuovere iniziative per favorire un clima di collaborazione tra la scuola, gli studenti e le famiglie; d) promuovere buone pratiche per sostenere i processi di apprendimento, ridurre e prevenire i fenomeni della dispersione scolastica, del bullismo, della violenza, del disagio giovanile, delle difficoltà specifiche nell'apprendimento e delle problematiche comportamentali; e) vigilare sull'attuazione, nell'ambito scolastico, delle misure di prevenzione e protezione a garanzia dei livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 ; f) promuovere la diffusione delle buone prassi in materia di sicurezza del personale scolastico; g) proporre al Ministero dell'istruzione e del merito l'adozione di linee guida volte alla promozione e alla diffusione, nelle istituzioni scolastiche, di buone prassi finalizzate a individuare, prevenire e ridurre i rischi di violenza e aggressione al personale scolastico; h) promuovere lo svolgimento di corsi di formazione per il personale scolastico, finalizzati alla prevenzione e alla gestione delle situazioni di conflitto nonchè a migliorare la qualità della comunicazione con gli studenti e con le famiglie, anche al fine di valorizzare l'alleanza scuola-famiglia nel rispetto del principio della partecipazione collaborativa; i) incentivare iniziative a favore degli studenti e finalizzate alla prevenzione e al contrasto del disagio giovanile, ponendo particolare attenzione ai minori coinvolti come parte attiva nei casi di violenza emersi nell'esercizio dei compiti di cui alle precedenti lettere. 3. L'Osservatorio acquisisce i dati relativi all'entità e alla frequenza dei casi di violenza di cui al comma 2, lettera a), ripartiti al livello almeno regionale, anche con riguardo alle situazioni di rischio o di vulnerabilità nell'ambiente di lavoro. 4. Il Ministro dell'istruzione e del merito trasmette alle Camere, entro il 31 marzo di ciascun anno, una relazione sull'attività svolta dall'Osservatorio nell'anno precedente. N O T E Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUUE). Note all'art. 1: - Il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 , relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonchè alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), è pubblicato nella G.U.U.E. 4 maggio 2016, n. L 119. - Il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 , recante: «Attuazione dell' art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 , in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro», è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 aprile 2008, n. 101, S.O.

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L'Osservatorio nazionale sulla sicurezza del personale scolastico opera nel contesto della tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro secondo il D.Lgs. 81/2008, monitorando violenza, aggressioni e minacce nel settore scolastico. La normativa coinvolge direttamente dirigenti scolastici, uffici scolastici regionali e istituzioni scolastiche nella raccolta e segnalazione di episodi, con attenzione al trattamento dei dati personali secondo il GDPR (Regolamento UE 2016/679) e alla prevenzione del bullismo, della dispersione scolastica e del disagio giovanile.

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