Delega al Governo per la revisione delle modalita' di accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria. (25G00034)
Quali sono gli obiettivi della Legge 26/2025 e a quali corsi di laurea si applica?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 26/2025 è una legge delega che autorizza il Governo a rivedere le modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale in tre ambiti sanitari specifici: medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria, e medicina veterinaria. L'obiettivo principale è potenziare il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) aumentando il numero di professionisti sanitari disponibili, sulla base delle effettive esigenze del sistema sanitario, garantendo al contempo la qualità della loro formazione. La legge si inserisce nel quadro degli investimenti previsti dalla Missione 6 - Salute del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), che rappresenta il programma europeo di finanziamenti per la ripresa post-pandemica. L'intervento normativo deve rispettare i principi costituzionali di uguaglianza (articolo 3), diritto alla salute (articolo 32) e accesso all'istruzione per i capaci e meritevoli (articolo 34), nonché l'autonomia delle università. In pratica, il Governo avrà il compito di elaborare uno o più decreti legislativi che modificheranno i criteri di selezione e accesso a questi corsi, probabilmente rivedendo il sistema dei test di ammissione attualmente in vigore, per renderlo più coerente con le necessità del SSN e più equo dal punto di vista dell'accesso.
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Riferimento normativo
LEGGE 14 marzo 2025, n. 26
Testo normativo
LEGGE n. 26/2025
# LEGGE 14 marzo 2025, n. 26
## Delega al Governo per la revisione delle modalita' di accesso ai
corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia, in odontoiatria e
protesi dentaria e in medicina veterinaria. (25G00034)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 Finalità e principi generali 1. Ai fini del potenziamento del Servizio sanitario nazionale (SSN) in termini di numero di medici chirurghi, odontoiatri e medici veterinari da stabilire sulla base delle esigenze del SSN medesimo nonchè della qualità della loro formazione, in coerenza con gli investimenti previsti dalla Missione 6 - Salute del Piano nazionale di ripresa e resilienza, la presente legge è volta alla revisione delle modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria, in attuazione dell'articolo 32 e nel rispetto dei principi di cui agli articoli 3 e 34 della Costituzione e dell'autonomia delle università. N O T E Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge, alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note all'art. 1: - Si riportano gli articoli 3 , 32 e 34 della Costituzione della Repubblica Italiana, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 298 del 27 dicembre 1947 : «Art. 3. - Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.». «Art. 32. - La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana. Art. 34. - La scuola è aperta a tutti. L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita. I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.».
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La Legge 26/2025 riguarda la revisione dell'accesso ai corsi magistrali in medicina, odontoiatria e medicina veterinaria, con focus su SSN, PNRR e principi costituzionali di uguaglianza e merito. Università, autonomia universitaria e programmazione sanitaria sono i pilastri su cui si fonda questa delega legislativa.
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