Legge Contributi

Legge 269/1957

Aumento del contributo annuale concesso dallo Stato all'istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani.

Pubblicato: 06/05/1957 In vigore dal: 17/04/1957 Documento ufficiale

Riferimento normativo

LEGGE 17 aprile 1957, n. 269

Testo normativo

LEGGE n. 269/1957 # LEGGE 17 aprile 1957, n. 269 ## Aumento del contributo annuale concesso dallo Stato all'istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Il contributo annuo concesso dallo Stato, ai sensi dell' art. 4 della legge 7 aprile 1930, n. 456 , a favore dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani, stabilito in lire sessanta milioni per effetto del decreto Presidenziale 9 ottobre 1951, n. 1189 , è elevato, a decorrere dall'esercizio finanziario 1955-56, a lire 115.000.000. È altresì concesso al predetto Istituto un contributo straordinario di lire 55.000.000.

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