Quale aliquota di prelievo stabilisce la Legge 27/1959 sui tributi speciali delle imposte dirette a favore della Cassa nazionale di previdenza?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 27/1959 istituisce un meccanismo di finanziamento della Cassa nazionale di previdenza e mutualità destinata al personale provinciale delle imposte dirette. La norma prevede il prelievo di un'aliquota del 5 per cento dall'intero ammontare dei tributi speciali, diritti e compensi riscossi secondo la tabella A del titolo I della Legge 26 settembre 1954, n. 869. Questo prelievo rappresenta una forma di contribuzione obbligatoria finalizzata a garantire protezione sociale e previdenziale ai dipendenti provinciali del settore tributario. Il meccanismo ha inizio a partire dal primo riparto trimestrale successivo alla pubblicazione della legge in Gazzetta Ufficiale, garantendo così una continuità nel finanziamento della Cassa. Per i professionisti che operano nel settore tributario e della previdenza, questa disposizione rappresenta un elemento rilevante nella gestione dei flussi di cassa relativi ai tributi speciali e nella contabilizzazione dei versamenti previdenziali obbligatori.
Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.
Riferimento normativo
LEGGE 26 gennaio 1959, n. 27
Testo normativo
LEGGE n. 27/1959
# LEGGE 26 gennaio 1959, n. 27
## Disposizioni a favore della Cassa nazionale di previdenza e
mutualita' fra il personale provinciale delle imposte dirette.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Articolo unico. Dall'intero ammontare dei tributi speciali, diritti e compensi riscossi in base alla tabella A - titolo I - allegata alla legge 26 settembre 1954, n. 869 , è prelevata l'aliquota del 5 per cento a favore della Cassa nazionale di previdenza e mutualità fra il personale provinciale delle imposte dirette. Il predetto prelievo avrà inizio in coincidenza con il primo riparto trimestrale dei suddetti tributi speciali, diritti e compensi, successivo alla pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 26 gennaio 1959 GRONCHI FANFANI - PRETI Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Legge 27/1959 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
La Legge 27/1959 disciplina il prelievo obbligatorio a favore della previdenza e mutualità del personale tributario provinciale, interessando commercialisti e consulenti che gestiscono tributi speciali, diritti e compensi secondo la tabella A della Legge 869/1954. La norma è rilevante per la corretta contabilizzazione dei versamenti previdenziali e per la comprensione dei meccanismi di finanziamento delle Casse di previdenza nel settore pubblico tributario.
Utilizziamo cookie tecnici essenziali e, con il tuo consenso, cookie analitici (Google Analytics, Microsoft Clarity) per migliorare l'esperienza di navigazione.
Leggi la nostra Cookie Policy.