Legge Contributi

Legge 27/1973

Modificazioni alla legge 27 luglio 1967, n. 658, sulla previdenza marinara.

Pubblicato: 15/03/1973 In vigore dal: 22/02/1973 Documento ufficiale

Riferimento normativo

LEGGE 22 febbraio 1973, n. 27

Testo normativo

LEGGE n. 27/1973 # LEGGE 22 febbraio 1973, n. 27 ## Modificazioni alla legge 27 luglio 1967, n. 658, sulla previdenza marinara. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 (Misura della pensione). L' articolo 13 della legge 27 luglio 1967, n. 658 , è Sostituito dal seguente: "La misura della pensione complessiva è pari a tanti trentesimi del 74 per cento della retribuzione pensionabile quanti sono gli anni di servizio utile fino al massimo di trenta, considerando come anno intero la frazione di anno uguale o superiore a 6 mesi. Ai fini suddetti la retribuzione pensionabile si intende pari a 360 volte la media delle retribuzioni tabellari giornaliere - vigenti alla data di decorrenza della pensione - relative alle qualifiche rivestite dall'iscritto durante gli ultimi dieci anni di navigazione o di imbarco - o nel minor periodo complessivo che l'iscritto può far valere ai fini del conseguimento della pensione - ed al genere della nave e della navigazione. La determinazione delle medie anzidette è eseguita attribuendo a ciascuna retribuzione tabellare giornaliera un peso pari alla corrispondente durata della navigazione. Nella determinazione della retribuzione per il calcolo della pensione non sono considerati i periodi di servizio militare compiuti, sia in navigazione sia a terra, per obbligo di leva e per richiamo alle armi, se non siano coperti da effettiva contribuzione. L'importo della pensione è integrato fino a raggiungere l'ammontare dei trattamenti minimi stabiliti dall'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, ed è maggiorato, per i figli ed il coniuge del pensionato, nella misura ed alle condizioni previste dalla assicurazione medesima. Tale maggiorazione è a carico dell'assicurazione obbligatoria allorquando competa al marittimo un trattamento di pensione a carico dell'assicurazione stessa che comporti la concessione delle quote di maggiorazione per i familiari a carico. L'importo della pensione, al netto delle maggiorazioni per i familiari a carico, non può essere inferiore al trattamento che sarebbe spettato, applicando le norme e le tabelle di competenze medie vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, aumentato del 20 per cento. La pensione dell'iscritto, al netto delle maggiorazioni per i familiari a carico, non può essere inferiore ai 15/30 del 74 per cento della retribuzione pensionabile di cui al secondo comma, se la liquidazione avvenga a seguito di infortunio occorso mentre era imbarcato o per causa di servizio o di malattia contratta per causa di servizio mentre era imbarcato, secondo quanto previsto dall'articolo 15, lettera d) della presente legge. La pensione annua complessiva determinata a norma del presente articolo comprende la quota di pensione dovuta a carico dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti in corrispondenza dei periodi di navigazione riconosciuti utili per la pensione complessiva. Qualora la pensione calcolata a norma del presente articolo risulti di importo inferiore all'ammontare della quota di pensione dell'assicurazione obbligatoria indicata al comma precedente, entrambe al netto delle maggiorazioni per i familiari a carico, spetta all'iscritto un trattamento pari alla quota predetta. La pensione annua complessiva, al netto delle quote di maggiorazione per i familiari a carico, è ripartita in tredici rate mensili. La tredicesima mensilità è corrisposta con i criteri previsti dall'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, con effetto dal 1 gennaio 1970, alle pensioni aventi decorrenza successiva al 31 dicembre 1969, con esclusione di quelle liquidate ai superstiti di assicurato deceduto anteriormente al 1 dicembre 1969 o di titolare di pensione diretta avente decorrenza anteriore al 1 gennaio 1970". Le pensioni in atto alla data dell'entrata in vigore della presente legge che siano state assoggettate a riduzione per effetto della disposizione contenuta nell' articolo 13, settimo comma, della legge 27 luglio 1967, numero 658 , sostituito dal presente articolo, sono ripristinate nel loro effettivo ammontare con decorrenza dalla data predetta.

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