Legge Contributi

Legge 27/1973

Modificazioni alla legge 27 luglio 1967, n. 658, sulla previdenza marinara.

Pubblicato: 15/03/1973 In vigore dal: 22/02/1973 Documento ufficiale

Come viene calcolata la pensione dei marittimi secondo la Legge 27/1973 e quali sono i criteri di determinazione della retribuzione pensionabile?

Spiegato da FiscoAI
La Legge 27/1973 modifica il sistema di calcolo della pensione per i marittimi iscritti alla previdenza marinara, stabilendo che la pensione complessiva sia pari a tanti trentesimi del 74% della retribuzione pensionabile quanti sono gli anni di servizio utile (massimo 30 anni). La retribuzione pensionabile viene determinata come 360 volte la media delle retribuzioni tabellari giornaliere vigenti alla data di decorrenza della pensione, calcolate sui dieci anni di navigazione precedenti (o sul periodo minore disponibile), ponderando ciascuna retribuzione per la durata della navigazione corrispondente. La norma esclude dal calcolo i periodi di servizio militare obbligatorio non coperti da contribuzione effettiva. La pensione è integrata fino al raggiungimento dei trattamenti minimi dell'assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti, con maggiorazioni per familiari a carico secondo le stesse modalità. È prevista una tutela: l'importo netto non può essere inferiore al 20% in più rispetto ai trattamenti calcolati con le norme precedenti, e nel caso di infortunio o malattia professionale non può scendere sotto i 15/30 del 74% della retribuzione pensionabile. La pensione è corrisposta in tredici rate mensili.

Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.

Riferimento normativo

LEGGE 22 febbraio 1973, n. 27

Testo normativo

LEGGE n. 27/1973 # LEGGE 22 febbraio 1973, n. 27 ## Modificazioni alla legge 27 luglio 1967, n. 658, sulla previdenza marinara. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 (Misura della pensione). L' articolo 13 della legge 27 luglio 1967, n. 658 , è Sostituito dal seguente: "La misura della pensione complessiva è pari a tanti trentesimi del 74 per cento della retribuzione pensionabile quanti sono gli anni di servizio utile fino al massimo di trenta, considerando come anno intero la frazione di anno uguale o superiore a 6 mesi. Ai fini suddetti la retribuzione pensionabile si intende pari a 360 volte la media delle retribuzioni tabellari giornaliere - vigenti alla data di decorrenza della pensione - relative alle qualifiche rivestite dall'iscritto durante gli ultimi dieci anni di navigazione o di imbarco - o nel minor periodo complessivo che l'iscritto può far valere ai fini del conseguimento della pensione - ed al genere della nave e della navigazione. La determinazione delle medie anzidette è eseguita attribuendo a ciascuna retribuzione tabellare giornaliera un peso pari alla corrispondente durata della navigazione. Nella determinazione della retribuzione per il calcolo della pensione non sono considerati i periodi di servizio militare compiuti, sia in navigazione sia a terra, per obbligo di leva e per richiamo alle armi, se non siano coperti da effettiva contribuzione. L'importo della pensione è integrato fino a raggiungere l'ammontare dei trattamenti minimi stabiliti dall'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, ed è maggiorato, per i figli ed il coniuge del pensionato, nella misura ed alle condizioni previste dalla assicurazione medesima. Tale maggiorazione è a carico dell'assicurazione obbligatoria allorquando competa al marittimo un trattamento di pensione a carico dell'assicurazione stessa che comporti la concessione delle quote di maggiorazione per i familiari a carico. L'importo della pensione, al netto delle maggiorazioni per i familiari a carico, non può essere inferiore al trattamento che sarebbe spettato, applicando le norme e le tabelle di competenze medie vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, aumentato del 20 per cento. La pensione dell'iscritto, al netto delle maggiorazioni per i familiari a carico, non può essere inferiore ai 15/30 del 74 per cento della retribuzione pensionabile di cui al secondo comma, se la liquidazione avvenga a seguito di infortunio occorso mentre era imbarcato o per causa di servizio o di malattia contratta per causa di servizio mentre era imbarcato, secondo quanto previsto dall'articolo 15, lettera d) della presente legge. La pensione annua complessiva determinata a norma del presente articolo comprende la quota di pensione dovuta a carico dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti in corrispondenza dei periodi di navigazione riconosciuti utili per la pensione complessiva. Qualora la pensione calcolata a norma del presente articolo risulti di importo inferiore all'ammontare della quota di pensione dell'assicurazione obbligatoria indicata al comma precedente, entrambe al netto delle maggiorazioni per i familiari a carico, spetta all'iscritto un trattamento pari alla quota predetta. La pensione annua complessiva, al netto delle quote di maggiorazione per i familiari a carico, è ripartita in tredici rate mensili. La tredicesima mensilità è corrisposta con i criteri previsti dall'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, con effetto dal 1 gennaio 1970, alle pensioni aventi decorrenza successiva al 31 dicembre 1969, con esclusione di quelle liquidate ai superstiti di assicurato deceduto anteriormente al 1 dicembre 1969 o di titolare di pensione diretta avente decorrenza anteriore al 1 gennaio 1970". Le pensioni in atto alla data dell'entrata in vigore della presente legge che siano state assoggettate a riduzione per effetto della disposizione contenuta nell' articolo 13, settimo comma, della legge 27 luglio 1967, numero 658 , sostituito dal presente articolo, sono ripristinate nel loro effettivo ammontare con decorrenza dalla data predetta.

Hai domande su questa normativa?

FiscoAI analizza Legge 27/1973 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.

Prova gratis Vai alla dashboard

La Legge 27/1973 disciplina il calcolo della pensione marinara, interessando retribuzione pensionabile, anni di servizio utile, contribuzione obbligatoria e trattamenti minimi. È rilevante per chi gestisce posizioni di marittimi, considerando il sistema di ponderazione delle retribuzioni tabellari, l'integrazione al minimo e le maggiorazioni familiari secondo l'assicurazione generale obbligatoria.

Normative correlate

Legge 112/2026
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 6…
Decreto del Presidente del Consiglio 84/2026
Regolamento recante la definizione del contributo di entita' significativa a ca…
Messaggio INPS 1618/2026
Contribuzione in agricoltura. Esonero della contribuzione dovuta ai sensi dell’…
Circolare INPS 55/2026
Articolo 2 del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62, recante “Disposizioni urgen…
Circolare INPS 57/2026
Articolo 1 del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62, recante “Disposizioni urgen…
Circolare INPS 54/2026
Decreto-legge 27 febbraio 2026, n. 25. Disposizioni in materia di sostegno al r…
Circolare INPS 53/2026
Decreto-legge 27 febbraio 2026, n. 25, recante “Interventi urgenti per frontegg…
Messaggio INPS 1493/2026
Modifiche alla disciplina del Fondo di Tesoreria di cui all’articolo 1, commi 7…

Altre normative del 1973

Rettifica al decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1969, n. 823, concernente… Decreto del Presidente della Repubblica 1203 Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Milano. Decreto del Presidente della Repubblica 1202 Esonero dall'obbligo dell'assicurazione per la disoccupazione involontaria per i lavorato… Decreto del Presidente della Repubblica 1201 Autorizzazione al fondo di previdenza per i dirigenti di aziende commerciali e di spedizi… Decreto del Presidente della Repubblica 1200 Disciplina per l'iscrizione nel quadro del naviglio militare dello Stato di unita' dell'A… Decreto del Presidente della Repubblica 1199 Modificazioni allo statuto della libera Universita' degli studi di Urbino. Decreto del Presidente della Repubblica 1198 Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Napoli. Decreto del Presidente della Repubblica 1195 Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Bari. Decreto del Presidente della Repubblica 1196

Altri Legge

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 63, recante… 113/2026 Disposizioni urgenti in materia di sport, per lo svolgimento di grandi eventi e l'efficac… 108/2026 Disposizioni urgenti per interventi infrastrutturali e per l'attuazione del Piano naziona… 107/2026 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo… 106/2026 Conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 2026, n. 55, recante disposizioni urgent… 103/2026 Disposizioni per la prevenzione e la diagnosi precoce del melanoma e istituzione della Gi… 99/2026
Vedi tutti i Legge →