Legge Agevolazioni

Legge 273/2002

Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza.

Pubblicato: 14/12/2002 In vigore dal: 12/12/2002 Documento ufficiale

Quali sono le misure previste dalla Legge 273/2002 per favorire le piccole e medie imprese nelle aree svantaggiate?

Spiegato da FiscoAI
La Legge 273/2002 modifica l'articolo 106 della legge finanziaria 2001 (Legge 388/2000) estendendo gli interventi del Fondo per l'innovazione anche al rafforzamento patrimoniale delle piccole e medie imprese localizzate nelle aree dell'obiettivo 1 e dell'obiettivo 2, secondo la classificazione europea dei regolamenti comunitari. La norma si applica alle imprese che operano in settori ad elevato impatto tecnologico oppure che si trovano in aree economicamente svantaggiate identificate dall'Unione Europea. Il Fondo può erogare agevolazioni in forme integrate, coprendo investimenti fissi, sviluppo pre-competitivo, formazione del personale e acquisizione di servizi specializzati, oltre a facilitare la partecipazione di investitori qualificati nel capitale di rischio. Per i commercialisti e le aziende, questo significa accesso a finanziamenti agevolati per progetti di sviluppo, con modalità di gestione definite da direttiva ministeriale entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge, sempre nel rispetto dei limiti comunitari sugli aiuti di Stato.

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Riferimento normativo

LEGGE 12 dicembre 2002, n. 273

Testo normativo

LEGGE n. 273/2002 # LEGGE 12 dicembre 2002, n. 273 ## Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 (Promozione e sviluppo di nuove piccole e medie imprese) 1. Al comma 1 dell'articolo 106 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 , dopo le parole: "ad elevato impatto tecnologico" sono inserite le seguenti: "ovvero per il rafforzamento patrimoniale delle piccole e medie imprese localizzate nelle aree dell'obiettivo 1 e dell'obiettivo 2 di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999 ". Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE). Note all'art. 1: - La legge 23 dicembre 2000, n. 388 , reca: "disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001). L'art. 106, come modificato dalla legge qui pubblicata, così recita: "Art. 106 (Promozione e sviluppo di nuove imprese innovative). - Gli interventi del Fondo di cui all' art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46 , sono estesi al finanziamento dei programmi di investimento per la nascita e il consolidamento delle imprese operanti in comparti di attività ad elevato impatto tecnologico ovvero per il rafforzamento patrimoniale delle piccole e medie imprese localizzate nelle aree dell'obiettivo 1 e dell'obiettivo 2 di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999 , e delle iniziative di promozione ed assistenza tecnica svolte da organismi qualificati per favorirne l'avvio. Il predetto Fondo può altresì erogare agevolazioni in forme integrate per i programmi comportanti una pluralità di interventi connessi, relativi ad investimenti fissi, sviluppo pre-competitivo, formazione del personale e acquisizione di servizi specializzati. Con direttiva del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, adottata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emanata ai sensi dell' art. 10, comma 2, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 , sono stabilite le modalità di gestione degli interventi, ivi compresi quelli finalizzati a facilitare la partecipazione di investitori qualificati nel capitale di rischio delle imprese, le forme e le misure delle agevolazioni nei limiti previsti dalla normativa comunitaria per gli aiuti di Stato. 2. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato è determinata entro il 31 gennaio di ogni anno la quota delle disponibilità del Fondo di cui all' art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46 , da destinare agli interventi di cui al presente articolo.". - Il regolamento 1260/1999 del Consiglio del 21 luglio 1999 reca disposizioni generali sui Fondi strutturali. Esso è pubblicato nella G.U.C.E. 26 giugno 1999, n. L 161.

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La Legge 273/2002 riguarda agevolazioni per PMI, fondi strutturali europei (obiettivo 1 e 2), rafforzamento patrimoniale e investimenti in aree svantaggiate secondo il regolamento CE 1260/1999. Consulenti aziendali e commercialisti la consultano per accesso a finanziamenti agevolati, capital venture, aiuti di Stato e compliance con la normativa comunitaria su incentivi e sovvenzioni.

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