Quali sono le modalità e l'importo del contributo italiano all'UNICEF secondo la Legge 288/1957?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 288/1957 autorizza il Ministero degli Affari Esteri a erogare un contributo annuale a favore dell'UNICEF (Fondo internazionale delle Nazioni Unite per l'infanzia). L'importo stabilito è di 60 milioni di lire per anno, versato per una durata complessiva di otto anni a partire dall'esercizio finanziario 1957-58. Si tratta di un impegno finanziario pluriennale del Governo italiano verso un'organizzazione internazionale delle Nazioni Unite dedicata alla protezione e al benessere dell'infanzia nel mondo. La norma rappresenta la formalizzazione legislativa necessaria per autorizzare la spesa pubblica, garantendo trasparenza e controllo parlamentare sulla destinazione dei fondi pubblici. Per gli uffici della Ragioneria dello Stato e per chi gestisce i bilanci pubblici, questa legge costituisce il fondamento legale per l'iscrizione della spesa nei capitoli di bilancio del Ministero degli Affari Esteri durante il periodo indicato.
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Riferimento normativo
LEGGE 25 aprile 1957, n. 288
Testo normativo
LEGGE n. 288/1957
# LEGGE 25 aprile 1957, n. 288
## Contributo del Governo italiano al Fondo internazionale delle Nazioni
Unite per l'infanzia (U.N.I.C.E.F.).
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 È autorizzata la concessione da parte del Ministero degli affari esteri di un contributo annuo di lire 60.000.000 per la durata di otto anni, con decorrenza dall'esercizio finanziario 1957-58, a favore del Fondo internazionale delle Nazioni Unite per l'infanzia (U.N.I.C.E.F.).
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La Legge 288/1957 riguarda i contributi internazionali e le spese per organismi delle Nazioni Unite, rientrando nella categoria delle erogazioni liberali dello Stato verso enti internazionali. È rilevante per chi segue la contabilità pubblica, i bilanci ministeriali e le relazioni internazionali dell'Italia, nonché per la documentazione delle spese destinate a programmi umanitari e di cooperazione internazionale nel settore dell'infanzia.
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