Concessione di un contributo per le spese di funzionamento e le attivita' operative del Centro internazionale per l'ingegneria genetica e la biotecnologia (ICGEB) di Trieste.
Quali contributi sono stati stanziati per il funzionamento dell'ICGEB di Trieste secondo la Legge 288/2000?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 288/2000 autorizza lo stanziamento di contributi pubblici destinati al Centro internazionale per l'ingegneria genetica e la biotecnologia (ICGEB) con sede a Trieste, un ente internazionale che opera nel settore della ricerca biotecnologica. La norma prevede un finanziamento progressivo: 6.700 milioni di lire per il 2000, 10.000 milioni per il 2001 e 13.300 milioni annui a partire dal 2002, destinati alle spese di funzionamento e alle attività operative dell'istituto. Questi contributi si aggiungono a quanto già previsto dalla Legge 103/1986, rappresentando un incremento del sostegno pubblico all'ente. Un aspetto rilevante è l'aggiornamento successivo: la Legge 183/2011 ha ridotto l'autorizzazione di spesa di 2 milioni di euro a decorrere dal 2012, in linea con le misure di razionalizzazione della spesa pubblica adottate in quel periodo.
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Riferimento normativo
LEGGE 9 ottobre 2000, n. 288
Testo normativo
LEGGE n. 288/2000
# LEGGE 9 ottobre 2000, n. 288
## Concessione di un contributo per le spese di funzionamento e le
attivita' operative del Centro internazionale per l'ingegneria
genetica e la biotecnologia (ICGEB) di Trieste.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 1. Ad integrazione di quanto disposto dalla legge 15 marzo 1986, n. 103 , è autorizzata la concessione di un contributo di lire 6.700 milioni per l'anno 2000, di lire 10.000 milioni per l'anno 2001 e di lire 13.300 milioni annue a decorrere dall'anno 2002, per sostenere le spese di funzionamento e le attività operative del Centro internazionale per l'ingegneria genetica e la biotecnologia (ICGEB) di Trieste. ((1)) ------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 12 novembre 2011, n. 183 , ha disposto (con l'art. 4, comma 4) che "L'autorizzazione di spesa di cui all' articolo 1 della legge 9 ottobre 2000, n. 288 , rifinanziata ai sensi dell' articolo 1, comma 566, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 , è ridotta di euro 2.000.000 a decorrere dal 2012.
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La Legge 288/2000 riguarda i finanziamenti pubblici a enti di ricerca internazionali e la gestione dei contributi per attività operative. Commercialisti e responsabili amministrativi di enti pubblici consultano questa norma per questioni di bilancio, autorizzazione di spesa e tracciamento dei finanziamenti destinati a centri di ricerca. La normativa è rilevante anche per aspetti di contabilità pubblica e rendicontazione dei fondi stanziati.
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