Legge
Legge 298/2004
Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 1, della legge 3 giugno 1999, n. 157 e dell'articolo 6, comma 2, secondo periodo, della legge 23 febbraio 1995, n. 43, in materia di rimborso per le spese elettorali sostenute dai movimenti o partiti politici per il rinnovo dei consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano.
Riferimento normativo
LEGGE 29 novembre 2004, n. 298
Testo normativo
LEGGE n. 298/2004
# LEGGE 29 novembre 2004, n. 298
## Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 1, della legge
3 giugno 1999, n. 157 e dell'articolo 6, comma 2, secondo periodo,
della legge 23 febbraio 1995, n. 43, in materia di rimborso per le
spese elettorali sostenute dai movimenti o partiti politici per il
rinnovo dei consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 1. A seguito dell'entrata in vigore dell' articolo 4 della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2 , il rimborso previsto dall' articolo 1, comma 1, della legge 3 giugno 1999, n. 157 , e dall'articolo 6, comma 2, secondo periodo, della legge 23 febbraio 1995, n. 43 , in relazione alle spese elettorali sostenute dai movimenti o partiti politici per la campagna per il rinnovo dei consigli regionali si intende riferito, per la regione Trentino-Alto Adige, al rinnovo dei consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano. 2. A seguito dell'entrata in vigore della legge della provincia autonoma di Trento 5 marzo 2003, n. 2, l'articolo 6, comma 2, secondo periodo, della legge 23 febbraio 1995, n. 43 , si interpreta nel senso che i voti espressi senza indicazione di lista a favore di un candidato alla carica di presidente della provincia di Trento sono attribuiti alla lista collegata al medesimo candidato ovvero, in caso di collegamento plurimo, alle liste collegate allo stesso candidato in proporzione alla cifra elettorale di ciascuna lista. 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano con decorrenza dalle elezioni per il rinnovo dei consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano svoltesi il 26 ottobre 2003. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 29 novembre 2004 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Castelli Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. - L' art. 4 della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2 (Disposizioni concernenti l'elezione diretta dei presidenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano), reca: "Modifiche allo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige". - Si riporta il testo dell' art. 1, comma 1, della legge 3 giugno 1999, n. 157 (Nuove norme in materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali e referendarie e abrogazione delle disposizioni concernenti la contribuzione volontaria ai movimenti e partiti politici). "Art. 1 (Rimborso per le spese elettorali sostenute da movimenti o partiti politici). - 1. È attribuito ai movimenti o partiti politici un rimborso in relazione alle spese elettorali sostenute per le campagne per il rinnovo del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, del Parlamento europeo e dei consigli regionali". - Si riporta il testo dell' art. 6 della legge 23 febbraio 1995, n. 43 (Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario). "Art. 6. - 1. Il contributo di cui al secondo comma dell'art. 1 della legge 18 novembre 1981, n. 659 , e successive modificazioni, è determinato nella misura risultante dalla moltiplicazione dell'importo di L. 1.200 per il numero degli abitanti della Repubblica quale risulta dall'ultimo censimento generale. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a lire 23 miliardi e 800 milioni per il 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente della legge finanziaria per il 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno per lo stesso anno. 2. Il contributo è ripartito su base regionale in proporzione alla rispettiva popolazione. La quota spettante a ciascuna regione è ripartita proporzionalmente ai voti ottenuti, tra le liste concorrenti nelle circoscrizioni provinciali che abbiano ottenuto almeno un candidato eletto al consiglio regionale della regione interessata".
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