Legge 3 agosto 2004 n. 206 - Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice – Applicazione dei benefici fiscali in caso di titolarità di più trattamenti pensionistici.
Legge 3 agosto 2004 n. 206 - Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice – Applicazione dei benefici fiscali in caso di titolarità di più trattamenti pensionistici. - pdf
Testo normativo
RISOLUZIONE N. 453/E
Roma, 01 dicembre 2008
Direzione Centrale Normativa e Contenzioso
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OGGETTO: Legge 3 agosto 2004 n. 206 - Nuove norme in favore delle vittime
del terrorismo e delle stragi di tale matrice – Applicazione dei
benefici fiscali in caso di titolarità di più trattamenti
pensionistici.
Con la legge 3 agosto 2004, n. 206 sono stati introdotti, ovvero ampliati,
numerosi benefici economici, fiscali, assistenziali, pensionistici e previdenziali in
favore delle vittime di atti di terrorismo o di stragi di tale matrice e dei loro
familiari, anche superstiti.
In merito ai benefici pensionistici e previdenziali, l’art. 3, comma 1, della legge
in esame riconosce, tra l’altro, a coloro che hanno subito un’invalidità
permanente di qualsiasi entità o grado della capacità lavorativa, un aumento
figurativo di dieci anni di versamenti contributivi utili ad aumentare, per pari
durata, l’anzianità pensionistica maturata, la misura della pensione nonché il
trattamento di fine rapporto o altro trattamento equipollente mentre, per quanto
concerne il regime fiscale da riservare ai suddetti trattamenti pensionistici, il
successivo comma 2 dispone l’esenzione dall’Irpef.
Con la risoluzione n. 39 dell’8 febbraio 2008, la scrivente, in risposta ad un
quesito posto dall’ente previdenziale INPS, ha fornito chiarimenti in merito
all’ambito applicativo del citato beneficio fiscale.
In particolare, l’interpello scaturiva dalla richiesta di un genitore, superstite di
una vittima del tragico evento terroristico di…, titolare di più trattamenti
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pensionistici diretti, di poter ottenere l’esenzione dall’IRPEF in relazione a tutte
le erogazioni percepite.
L’INPS aveva chiarito, nel quesito, che nei casi di soggetti titolari di più
trattamenti diretti, il beneficio relativo all’aumento figurativo di dieci anni veniva
attribuito una sola volta in relazione al trattamento diretto che comporti per il
beneficiario il trattamento più favorevole, sia in termini di importo di pensione
che di regime fiscale.
In esito al quesito, la scrivente, sulla base della considerazione secondo cui i
benefici fiscali e previdenziali sembrano essere intimamente collegati dalla
norma, ha ritenuto che l’esenzione dall’IRPEF, di cui all’articolo 3 comma 2,
torni applicabile unicamente al trattamento pensionistico in relazione al quale è
stato riconosciuto l’aumento figurativo di dieci anni.
Una serie di istanze e sollecitazioni pervenute ha indotto, peraltro, questa
Direzione Centrale a svolgere ulteriori approfondimenti in merito alla
problematica sopra menzionata.
La formulazione letterale del richiamato articolo 3, comma 2, in effetti, legittima
l’interpretazione restrittiva accolta dalla risoluzione citata, atteso che, nel
prevedere l’esenzione dall’IRPEF, il legislatore richiama espressamente la
pensione maturata ai sensi del comma 1 del medesimo articolo (ossia,
apparentemente, quella rispetto alla quale si beneficia dell’aumento
contributivo).
Un’analisi più approfondita, peraltro, suggerisce di procedere attraverso un
approccio di carattere logico-sistematico che tenga in considerazione il
complesso dei benefici previsti per le vittime del terrorismo e le finalità
concretamente perseguite.
In particolare, ai fini di una corretta interpretazione dell’art. 3 comma 2, non può
prescindersi dalla valutazione della ratio legis sottesa alla normativa di cui alla
legge n. 206 del 2004, individuabile nell’intento di garantire alle vittime ed ai
loro familiari, anche superstiti, strumenti più adeguati di tutela e sostegno, in
termini morali ed economici, che non siano meramente simbolici.
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Anche le integrazioni legislative intervenute nel corso degli anni hanno
confermato, d’altra parte, la volontà delle istituzioni politiche di estendere i
benefici e di dare concreta attuazione alle finalità di ristoro volute dalla legge in
esame.
In tale ottica, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha emanato
sull’argomento la direttiva del 27 luglio 2007 che ha fornito l’interpretazione
autentica di alcuni aspetti della normativa citata, tenendo conto, ai fini
dell’attuazione delle norme, della particolare meritevolezza della categoria
beneficiaria delle provvidenze.
Si rammenta che, per quanto riguarda il trattamento fiscale da applicare
alle pensioni liquidate con l’attribuzione della maggiorazione di dieci anni di
versamenti contributivi, la Direttiva, superando la risoluzione dell’Agenzia delle
Entrate n. 108/E del 29 luglio 2005, ha chiarito che è esente l’intera pensione e
non solo la quota parte dell’importo riconducibile alla predetta maggiorazione.
Ciò premesso, in coerenza con la ratio sopra esposta e con l’indirizzo
interpretativo fornito dalla direttiva, la scrivente è pervenuta al convincimento
che il riferimento al termine “pensione”, di cui al richiamato articolo 3 comma 2,
debba assumere un significato più ampio di quello ritraibile da una semplice
esegesi letterale della norma, comprendendo, in generale, tutti i trattamenti
pensionistici derivanti da iscrizioni assicurative obbligatorie di lavoratori
dipendenti, autonomi o liberi professionisti, di cui fruiscono i soggetti considerati
dalla legge n. 206 del 2004.
Analogo approfondimento è stato, del resto, svolto dall’INPS, che con la
circolare dell’11 novembre 2008 n. 98, modificando la precedente posizione, ha
ritenuto che i benefici di natura previdenziale di cui all’art. 3, comma 1, della
legge n. 206 del 2004, competano in relazione a tutti i trattamenti pensionistici
diretti fruiti dai soggetti beneficiari.
Per i sopra esposti motivi, la scrivente esprime il convincimento che
l’esenzione totale dall’IRPEF di cui all’art. 3 comma 2 della legge n. 204 del
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2006 si applichi alla totalità dei trattamenti pensionistici diretti di cui è titolare il
soggetto beneficiario.
In tal senso deve intendersi revocata la richiamata risoluzione n. 39 dell’8
febbraio 2008.
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Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi
enunciati con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dagli uffici.
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