Legge Contributi

Legge 3/1960

Aumento del contributo annuale e concessione di un contributo straordinario a favore dell'Opera nazionale per i ciechi civili.

Pubblicato: 27/01/1960 In vigore dal: 03/01/1960 Documento ufficiale

Quali aumenti di contributi annuali prevede la Legge 3/1960 a favore dell'Opera nazionale per i ciechi civili?

Spiegato da FiscoAI
La Legge 3/1960 disciplina l'incremento dei finanziamenti pubblici destinati all'Opera nazionale per i ciechi civili, un ente che fornisce assistenza e servizi ai non vedenti. La norma principale prevede l'aumento del contributo annuale dello Stato da 8.900 milioni di lire a 10.400 milioni di lire, a partire dall'esercizio finanziario 1959-60. Questo aumento rappresentava un significativo potenziamento delle risorse destinate all'assistenza sociale per i ciechi civili nel periodo del dopoguerra. La legge si inserisce in un quadro di progressivi incrementi dei finanziamenti a questo ente, come evidenziato dall'aggiornamento normativo successivo (Legge 576/1967) che ha ulteriormente aumentato il contributo annuale a 12 miliardi e 100 milioni di lire, con un incremento aggiuntivo di 1 miliardo a partire dal 1967.

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Riferimento normativo

LEGGE 3 gennaio 1960, n. 3

Testo normativo

LEGGE n. 3/1960 # LEGGE 3 gennaio 1960, n. 3 ## Aumento del contributo annuale e concessione di un contributo straordinario a favore dell'Opera nazionale per i ciechi civili. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Il contributo annuo dello Stato a favore dell'Opera nazionale per i ciechi civili, previsto dall' art. 1 della legge 20 febbraio 1958, n. 103 , nella misura di lire 8.900.000.000, è elevato, a partire dall'esercizio finanziario 1959-60, a lire 10.400.000.000. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 13 luglio 1967, n.576 ha disposto (con l'art. 1) che "Il contributo annuo dello Stato a favore dell'Opera nazionale per i ciechi civili, determinato in lire 12 miliardi e 100 milioni per effetto delle disposizioni di cui agli articoli 3 della legge 9 agosto 1954, n. 632, 1 della legge 20 febbraio 1958, n. 103, 1 della legge 3 gennaio 1960, n. 3 , e 15 della legge 10 febbraio 1962, n. 66 , è aumentato, a partire dall'anno finanziario 1967, di lire 1 miliardo."

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La Legge 3/1960 riguarda i trasferimenti statali e i contributi pubblici destinati agli enti di assistenza sociale, specificamente l'Opera nazionale per i ciechi civili. Commercialisti e consulenti che operano nel settore del non profit e delle organizzazioni assistenziali consultano questa normativa per comprendere la storia dei finanziamenti pubblici, le modalità di erogazione dei contributi ordinari e straordinari, e il quadro normativo relativo alle spese sociali dello Stato.

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