Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 gennaio 1984, n. 4, concernente proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali fino al 30 aprile 1984 e norme transitorie in materia di regolarizzazione delle posizioni contributive previdenziali.
Quali sono le principali modifiche apportate dalla Legge 30/1984 al decreto-legge sulla fiscalizzazione degli oneri sociali?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 30/1984 converte in legge il decreto-legge 4/1984, apportando modifiche significative ai termini di scadenza per la fiscalizzazione degli oneri sociali e la regolarizzazione delle posizioni contributive previdenziali. La norma estende il periodo di proroga della fiscalizzazione dal 30 aprile al 30 giugno 1984, concedendo così ulteriore tempo alle aziende per gestire gli oneri sociali in regime agevolato. Le modifiche riguardano anche i termini per la cessione dei crediti maturati, spostati dal 29 febbraio e 31 ottobre 1984 rispettivamente al 30 aprile e 31 dicembre 1984, permettendo una migliore pianificazione finanziaria. La legge introduce inoltre disposizioni transitorie che consentono la regolarizzazione anche per i contributi dovuti all'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio, con termini differiti al 31 maggio 1984 e al 31 gennaio 1985. Infine, viene aumentato lo stanziamento da 3.964 a 5.284 miliardi per coprire i maggiori oneri derivanti dalle proroghe concesse.
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Riferimento normativo
LEGGE 22 marzo 1984, n. 30
Testo normativo
LEGGE n. 30/1984
# LEGGE 22 marzo 1984, n. 30
## Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 gennaio
1984, n. 4, concernente proroga della fiscalizzazione degli oneri
sociali fino al 30 aprile 1984 e norme transitorie in materia di
regolarizzazione delle posizioni contributive previdenziali.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Articolo unico È convertito in legge il decreto-legge 21 gennaio 1984, n. 4 , concernente proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali fino al 30 aprile 1984 e norme transitorie in materia di regolarizzazione delle posizioni contributive previdenziali, con le seguenti modificazioni: All'articolo 1, comma 1, le parole: "30 aprile 1984" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 1984". All'articolo 2, comma 1 e comma 2, le parole: "30 aprile 1984" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 1984". All'articolo 3 le parole: "1 marzo 1984" sono sostituite dalle seguenti: "30 aprile 1984". All'articolo 4: al comma 1, le parole: "rispettivamente, al 29 febbraio 1984 ed al 31 ottobre 1984, mediante cessione dei predetti crediti maturati entro il 29 febbraio 1984" sono sostituite dalle seguenti: "rispettivamente, al 30 aprile 1984 ed al 31 dicembre 1984, mediante cessione dei predetti crediti maturati entro il 30 aprile 1984"; dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: "1-bis. La procedura di cui al comma 1 è applicabile alle rate di debito non ancora scadute in conseguenza delle domande di regolarizzazione presentate entro il 30 novembre 1983, a norma dell' articolo 2, commi 5 e seguenti, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 , convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638 "; dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti: "2-bis. Gli enti cessionari hanno facoltà di trasferire i crediti ad essi ceduti al Ministero del tesoro, a conguaglio delle anticipazioni di cui all' articolo 16 della legge 12 agosto 1974, n. 370 . 2-ter. La regolarizzazione di cui all' articolo 2, commi 5 e seguenti, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 , convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638 , è ammessa anche per i contributi dovuti all'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio purchè gli interessati vi provvedano entro il 31 maggio 1984. Ai fini di tale regolarizzazione il termine del 30 novembre 1983, di cui ai commi 6, 6-bis e 7 del citato articolo 2, e quello del 31 luglio 1984, di cui al comma 12 del medesimo articolo, sono differiti, rispettivamente, al 31 maggio 1984 e al 31 gennaio 1985. 2-quater. Le disposizioni di cui all' articolo 2, commi 1 e 2, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 , convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638 , si applicano anche in materia di contributi dovuti all'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio". All'articolo 5, comma 1, la cifra: "3.964 miliardi" è sostituita dalla seguente: "5.284 miliardi". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 22 marzo 1984 PERTINI CRAXI - DE MICHELIS - LONGO - GORIA - ALTISSIMO Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del giorno 26 marzo 1984.
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La Legge 30/1984 è fondamentale per chi opera in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali, regolarizzazione contributiva e cessione di crediti tributari. Commercialisti e aziende la consultano per comprendere i termini di proroga, le modalità di regolarizzazione delle posizioni previdenziali, la cessione dei crediti al Ministero del tesoro e le agevolazioni per gli agenti di commercio. È strettamente correlata al decreto-legge 463/1983 e rappresenta un intervento normativo cruciale per la gestione dei debiti contributivi nel periodo 1983-1984.
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