Legge Contributi

Legge 302/1963

Contributo agli enti autonomi lirici ed alle istituzioni assimilate per l'esercizio finanziario 1962-63.

Pubblicato: 29/03/1963 In vigore dal: 14/02/1963 Documento ufficiale

Quali enti lirici ricevono il contributo statale secondo la Legge 302/1963 e quale importo è stanziato per l'esercizio finanziario 1962-63?

Spiegato da FiscoAI
La Legge 302/1963 stabilisce un contributo statale complessivo di 5 miliardi di lire destinato agli enti autonomi lirici italiani per l'esercizio finanziario 1962-63. Il contributo riguarda i principali teatri d'opera del paese: Bologna, Firenze, Genova, Milano (Scala), Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste, Venezia e l'Arena di Verona, oltre all'istituzione lirica concertistica "Pierluigi da Palestrina" di Cagliari e l'Accademia Nazionale di Santa Cecilia di Roma. Questo finanziamento sostituisce i contributi precedentemente previsti dal regio decreto-legge del 1946 e dalle successive disposizioni normative. L'importo viene iscritto in un apposito fondo dello stato di previsione della spesa del Ministero del turismo e dello spettacolo, rappresentando un intervento pubblico diretto per il sostentamento delle istituzioni culturali e liriche nazionali durante l'esercizio finanziario indicato.

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Riferimento normativo

LEGGE 14 febbraio 1963, n. 302

Testo normativo

LEGGE n. 302/1963 # LEGGE 14 febbraio 1963, n. 302 ## Contributo agli enti autonomi lirici ed alle istituzioni assimilate per l'esercizio finanziario 1962-63. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 A favore degli Enti autonomi lirici del Teatro comunale di Bologna, del Teatro comunale di Firenze, del Teatri comunale dell'Opera di Genova, del Teatro alla Scala di Milano, del Teatro San Carlo di Napoli, del Teatro Massimo di Palermo, del Teatro dell'Opera di Roma, del Teatro Regio di Torino, del Teatro comunale Giuseppe Verdi di Trieste, del Teatro La Fenice di Venezia e degli spettacoli lirici all'Arena di Verona, costituiti ai sensi dell' articolo 1 della legge 4 giugno 1936, n. 1370 , nonchè, dell'istituzione lirica concertistica: "Pierluigi da Palestrina" di Cagliari e della Accademia Nazionale di Santa Cecilia di Roma, lo Stato corrisponde per l'esercizio finanziario 1962-63 in luogo dei contributi previsti dal regio decreto-legge 30 maggio 1946, n. 538 , e successive disposizioni - un contributo dell'importo complessivo di lire 5 miliardi da iscrivere in apposito fondo dello stato di previsione della spesa del Ministero del turismo e dello spettacolo.

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La Legge 302/1963 è il riferimento normativo per i finanziamenti pubblici agli enti lirici autonomi, disciplinando l'erogazione di contributi statali, fondi di bilancio ministeriale e stanziamenti per istituzioni culturali. Amministratori di enti pubblici e consulenti di settore la consultano per questioni relative a finanziamenti pubblici, gestione di enti autonomi, bilanci ministeriali e normativa sul patrimonio culturale italiano.

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