Trasferimento nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti degli ex impiegati del soppresso Istituto nazionale infortuni per la Venezia Giulia e Zara titolari di rendite vitalizie liquidate dall'Istituto nazionale delle assicurazioni ai sensi del regio decreto-legge 15 marzo 1934, n. 502, convertito, con modificazioni, nella legge 20 luglio 1934, n. 1499.
LEGGE n. 304/1954
# LEGGE 25 maggio 1954, n. 304
## Trasferimento nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la
vecchiaia e i superstiti degli ex impiegati del soppresso Istituto
nazionale infortuni per la Venezia Giulia e Zara titolari di rendite
vitalizie liquidate dall'Istituto nazionale delle assicurazioni ai
sensi del regio decreto-legge 15 marzo 1934, n. 502, convertito, con
modificazioni, nella legge 20 luglio 1934, n. 1499.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Gli ex impiegati del soppresso Istituto nazionale infortuni per la Venezia Giulia e Zara, con sede in Trieste, e i loro superstiti, attualmente fruenti di rendite vitalizie derivanti da polizze di assicurazione emesse dall'Istituto nazionale delle assicurazioni, in conformità a quanto stabilito nell' art. 5 del regio decreto-legge 15 marzo 1934, n. 502 , convertito, con modificazioni, nella legge 20 luglio 1934, n. 1499 , sono trasferiti nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti ed ammessi a fruire delle relative prestazioni, a decorrere dal 1 gennaio -1953.
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