Legge Contributi

Legge 31/1959

Proroga del termine stabilito per i versamenti al fondo per l'indennita' agli impiegati e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e capitalizzazione.

Pubblicato: 17/02/1959 In vigore dal: 02/02/1959 Documento ufficiale

Cosa prevede la Legge 31/1959 riguardo ai versamenti al Fondo per l'indennità agli impiegati?

Spiegato da FiscoAI
La Legge 31/1959 proroga il termine per i versamenti al Fondo per l'indennità agli impiegati, portandolo dal termine originario stabilito dalla Legge 680/1957 fino al 31 dicembre 1959. La norma riguarda i datori di lavoro che devono versare gli accantonamenti dovuti secondo il decreto-legge 5/1942, convertito nella Legge 1251/1942, per garantire indennità ai propri impiegati. La proroga consente alle aziende di dilazionare nel tempo l'adempimento di obblighi di versamento già scaduti, evitando sanzioni immediate. Inoltre, la legge prevede l'adeguamento dei contratti di assicurazione e capitalizzazione alle disposizioni del decreto originario, allineando le coperture assicurative alle nuove normative. È importante notare che questa proroga è stata successivamente estesa fino al 31 dicembre 1960 dalla Legge 1216/1959, come indicato nell'aggiornamento normativo.

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Riferimento normativo

LEGGE 2 febbraio 1959, n. 31

Testo normativo

LEGGE n. 31/1959 # LEGGE 2 febbraio 1959, n. 31 ## Proroga del termine stabilito per i versamenti al fondo per l'indennita' agli impiegati e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e capitalizzazione. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 È prorogato fino al 31 dicembre 1959 il termine, stabilito con la legge 2 agosto 1957, n. 680 , per il versamento al Fondo per l'indennità agli impiegati, da parte dei datori di lavoro, degli accantonamenti dovuti a norma del decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5 , convertito, con modificazioni, nella legge 2 ottobre 1942, n. 1251 , e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e capitalizzazione, previsto dall'art. 5 dello stesso decreto, alle disposizioni contenute nell'art. 4 del decreto medesimo. ((1)) -------------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 30 dicembre 1959, n. 1216 , ha disposto (con l'art. 1) che " È prorogato fino al 31 dicembre 1960 il termine stabilito con la legge 2 febbraio 1959, n. 31 , per il versamento al Fondo per l'indennità agli impiegati da parte dei datori di lavoro, degli accantonamenti dovuti a norma del regio decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5 , convertito, con modificazioni, nella legge 2 ottobre 1942, n. 1251 , e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e capitalizzazione, previsto dall'art. 5 dello stesso decreto, alle disposizioni contenute nell'art. 4 del decreto medesimo."

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La Legge 31/1959 è rilevante per commercialisti e aziende che gestiscono fondi di indennità agli impiegati, accantonamenti obbligatori e contratti di assicurazione e capitalizzazione. La norma si collega al decreto-legge 5/1942 e alle disposizioni sulla previdenza complementare dei dipendenti, rappresentando un intervento di proroga dei termini di versamento tipico della legislazione tributaria e previdenziale italiana del dopoguerra.

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