Quali sono i compiti e i limiti degli enti previdenziali nella riscossione dei contributi associativi secondo la Legge 311/1973?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 311/1973 autorizza gli enti previdenziali principali (INPS, INAM e INAIL) a gestire la riscossione dei contributi associativi dovuti dai lavoratori iscritti, su richiesta delle organizzazioni sindacali nazionali e previa autorizzazione del Ministero del Lavoro. Questo servizio si estende anche ai contributi per assistenza contrattuale previsti dai contratti di lavoro collettivi. La norma disciplina i rapporti tra enti previdenziali e sindacati attraverso convenzioni specifiche, che devono essere approvate dal Ministero per garantire che l'attività di riscossione non interferisca con i compiti istituzionali degli enti. Gli enti previdenziali devono essere completamente sollevati da responsabilità verso terzi e devono ricevere il rimborso integrale delle spese sostenute per il servizio. Nel caso di riscossione tramite ruoli esattoriali, si applicano le disposizioni previste dal DPR 858/1963 sulla riscossione delle imposte dirette. Un aggiornamento successivo (Legge 856/1986) ha esteso questa facoltà anche alle Casse marittime Adriatica, Meridionale e Tirrena.
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Riferimento normativo
LEGGE 4 giugno 1973, n. 311
Testo normativo
LEGGE n. 311/1973
# LEGGE 4 giugno 1973, n. 311
## Estensione del servizio di riscossione dei contributi associativi
tramite gli enti previdenziali.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Articolo unico L'Istituto nazionale della previdenza sociale, l'istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro possono essere autorizzati dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, su richiesta delle associazioni sindacali a carattere nazionale, ad assumere il servizio di esazione dei contributi associativi dovuti dagli iscritti, nonchè dei contributi per assistenza contrattuale che siano stabiliti dai contratti di lavoro. ((1)) I rapporti tra gli istituti di cui al precedente comma e le organizzazioni sindacali saranno regolati da convenzioni, da sottoporre all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ai soli fini di accertare che il servizio di riscossione non sia pregiudizievole per il corrente adempimento dei compiti di istituto, che siano rimborsate le spese incontrate per l'espletamento del servizio e che gli istituti medesimi siano sollevati da ogni qualsiasi responsabilità verso terzi derivante dall'applicazione della convenzione. Nei casi in cui l'esazione dei contributi avvenga a mezzo di ruoli esattoriali, per la riscossione dei contributi di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, quarto comma, del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858 . La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 4 giugno 1973 LEONE ANDREOTTI - COPPO Visto, il Guardasigilli: GONELLA --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 5 dicembre 1986, n. 856 ha disposto (con l'art. 18, comma 1) che "Agli enti previdenziali indicati al primo comma dell'articolo unico della legge 4 giugno 1973, n. 311 , sono aggiunte le Casse marittime Adriatica, Meridionale e Tirrena".
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La Legge 311/1973 è il riferimento normativo per la riscossione dei contributi associativi tramite enti previdenziali, coinvolgendo INPS, INAM, INAIL e organizzazioni sindacali. Commercialisti e consulenti del lavoro la consultano per questioni relative a contributi sindacali, convenzioni tra enti previdenziali e sindacati, ruoli esattoriali, e responsabilità degli istituti nella gestione dei servizi di riscossione.
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