Anticipazioni, per l'ammontare di lire 1.200.000.000, agli Istituti di credito agrario per la concessione di prestiti di esercizio a favore delle aziende agricole danneggiate dalle alluvioni e mareggiate dell'estate ed autunno 1951.
Quali sono le modalità e i beneficiari dei prestiti di esercizio previsti dalla Legge 315/1953 per le aziende agricole danneggiate dalle alluvioni del 1951?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 315/1953 rappresenta un intervento straordinario dello Stato a favore delle aziende agricole colpite dalle alluvioni e mareggiate dell'estate e autunno 1951. Il Ministro del Tesoro, in accordo con il Ministro dell'Agricoltura, è autorizzato a concedere anticipazioni agli Istituti di credito agrario per un importo complessivo di 1.200 milioni di lire, rimborsabili in cinque anni. Questi fondi sono destinati esclusivamente alle piccole aziende e ai conduttori non proprietari, indipendentemente dalla dimensione dell'azienda condotta, che abbiano subito danni dalle calamità naturali. I prestiti possono essere utilizzati per l'acquisto di sementi, la ricostituzione delle scorte vive e morte, e il rimborso di prestiti agrari di esercizio rimasti insoluti a causa dell'evento calamitoso. L'applicazione della norma segue i criteri stabiliti dalla Legge 10 gennaio 1952, n. 3 per la concessione dei prestiti e dal Decreto Legislativo 1 luglio 1940, n. 31 per la classificazione delle aziende beneficiarie.
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Riferimento normativo
LEGGE 11 aprile 1953, n. 315
Testo normativo
LEGGE n. 315/1953
# LEGGE 11 aprile 1953, n. 315
## Anticipazioni, per l'ammontare di lire 1.200.000.000, agli Istituti
di credito agrario per la concessione di prestiti di esercizio a
favore delle aziende agricole danneggiate dalle alluvioni e
mareggiate dell'estate ed autunno 1951.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato: IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Il Ministro per il tesoro, d'intesa col Ministro per l'agricoltura e per le foreste, è autorizzato ad accordare agli Istituti di credito agrario, operanti nelle zone colpite dalle alluvioni e mareggiate dell'estate ed autunno 1951, anticipazioni - rimborsabili nel periodo di cinque anni - fino all'ammontare complessivo di lire 1200 milioni, da destinare alla concessione di prestiti una tantum a favore delle piccole aziende e dei conduttori non proprietari, indipendentemente dalla ampiezza dell'azienda da essi condotta, danneggiati dalle dette avversità, per l'acquisto di sementi e per la ricostituzione delle scorte vive e morte nonchè per rimborso prestiti agrari di esercizio relativi a sementi ed a scorte vive o morte in essere al momento della avversità e rimasti insoluti per causa della medesima. Per la concessione di detti prestiti vanno osservate le norme previste dall' art. 9 della legge 10 gennaio 1952, n. 3 . Per la classificazione delle aziende vanno applicati i criteri previsti dal decreto legislativo 1 luglio 1940, n. 31 .
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La Legge 315/1953 disciplina gli interventi di credito agrario e le anticipazioni dello Stato per calamità naturali, rappresentando un precedente importante per le agevolazioni creditizie alle aziende agricole danneggiate. Commercialisti e consulenti aziendali la consultano per comprendere i meccanismi di finanziamento straordinario, la classificazione delle aziende agricole e le modalità di rimborso dei prestiti di esercizio in caso di avversità climatiche.
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