Legge Contributi

Legge 315/1964

Proroga dei contributi dello Stato e di Enti locali a favore degli Enti autonomi "La Biennale di Venezia", "La Triennale di Milano" e "La Quadriennale di Roma".

Pubblicato: 27/05/1964 In vigore dal: 26/04/1964 Documento ufficiale

Quali contributi statali vengono prorogati dalla Legge 315/1964 e per quali periodi?

Spiegato da FiscoAI
La Legge 315/1964 prolunga i finanziamenti pubblici destinati a tre importanti istituzioni culturali italiane: la Biennale di Venezia, la Triennale di Milano e la Quadriennale di Roma. Questi contributi, originariamente istituiti dalla Legge 704/1956, erano stati già prorogati una prima volta nel 1962 per gli esercizi 1960-61 e 1961-62. Con questa nuova legge, la proroga viene estesa ulteriormente per gli esercizi finanziari 1962-63 e 1963-64, garantendo continuità di finanziamento a questi enti autonomi. I contributi provengono sia dallo Stato che dagli Enti locali, rappresentando un impegno pubblico nel sostegno alle manifestazioni espositive di rilevanza nazionale e internazionale. La norma ha carattere meramente amministrativo e finanziario, finalizzato a mantenere operativi questi importanti centri di promozione artistica e culturale durante il periodo specificato.

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Riferimento normativo

LEGGE 26 aprile 1964, n. 315

Testo normativo

LEGGE n. 315/1964 # LEGGE 26 aprile 1964, n. 315 ## Proroga dei contributi dello Stato e di Enti locali a favore degli Enti autonomi "La Biennale di Venezia", "La Triennale di Milano" e "La Quadriennale di Roma". La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 I contributi dello Stato e degli Enti locali istituiti dalla legge 28 giugno 1956, n. 704 , a favore degli Enti autonomi "La Biennale di Venezia", "Esposizione triennale internazionale delle arti decorative e industriali moderne e dell'architettura moderna (Triennale di Milano)" ed "Esposizione nazionale quadriennale di Roma" per gli esercizi finanziari 1955-56, 1956-57, 1957-58, 1958-59 e 1959-60, prorogati con legge 21 aprile 1962, n. 210 , per gli esercizi finanziari 1960-61 e 1961-62, sono ulteriormente prorogati per gli esercizi finanziari 1962-63 e 1963-64.

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La Legge 315/1964 riguarda i contributi pubblici e i finanziamenti statali a favore di enti autonomi culturali, disciplinando le proroghe di stanziamenti di bilancio. È rilevante per chi gestisce enti pubblici, fondazioni culturali e amministrazioni locali che necessitano di chiarezza su continuità finanziaria e esercizi di bilancio. La normativa si colloca nel contesto della spesa pubblica per la cultura e delle modalità di finanziamento ricorrente di istituzioni espositive.

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