Proroga del termine stabilito per i versamenti al Fondo per l'indennita' agli impiegati e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e capitalizzazione.
Quali sono i termini di versamento al Fondo per l'indennità agli impiegati secondo la Legge 32/1963?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 32/1963 proroga i termini di versamento al Fondo per l'indennità agli impiegati, originariamente stabiliti dalla Legge 1310/1961. Si applica ai datori di lavoro che devono versare gli accantonamenti dovuti secondo il decreto-legge 5/1942, convertito nella Legge 1251/1942. La norma estende il termine fino al 31 dicembre 1963, permettendo alle aziende di posticipare gli obblighi di versamento e di adeguamento dei contratti di assicurazione e capitalizzazione. Questo provvedimento riguarda specificamente l'adeguamento dei contratti alle disposizioni previste dal decreto originario, rappresentando una misura di alleggerimento temporaneo per i datori di lavoro. È importante notare che successivamente la Legge 304/1964 ha ulteriormente prorogato il termine fino al 31 dicembre 1965, con effetto dal 1 gennaio 1964, dimostrando come questa materia sia stata oggetto di successive estensioni normative.
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Riferimento normativo
LEGGE 26 gennaio 1963, n. 32
Testo normativo
LEGGE n. 32/1963
# LEGGE 26 gennaio 1963, n. 32
## Proroga del termine stabilito per i versamenti al Fondo per
l'indennita' agli impiegati e per l'adeguamento dei contratti di
assicurazione e capitalizzazione.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 È prorogato fino al 31 dicembre 1963 il termine stabilito con la legge 20 dicembre 1961, n. 1310 , per il versamento al Fondo per l'indennità agli impiegati, da parte dei datori di lavoro, degli accantonamenti dovuti a norma del decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5 , convertito, con modificazioni, nella legge 2 ottobre 1942, n. 1251 , e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e capitalizzazione, previsto dall'articolo 5 dello stesso decreto, alle disposizioni contenute nell'articolo 4 del decreto medesimo. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 18 maggio 1964, n. 304 ha disposto (con l'art. 1) che "È riaperto fino al 31 dicembre 1965 il termine stabilito con la legge 26 gennaio 1963, n. 32 , per il versamento al Fondo per l'indennità agli impiegati, da parte dei datori di lavoro, degli accantonamenti dovuti a norma del decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5 , convertito, con modificazioni, nella legge 2 ottobre 1942, n. 1251 , e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e capitalizzazione, previsto dall'articolo 5 dello stesso decreto, alle disposizioni contenute nell'articolo 4 del decreto medesimo". Ha inoltre disposto (con l'art. 2) che la suddetta modifica ha effetto dal 1 gennaio 1964.
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La Legge 32/1963 disciplina i versamenti al Fondo per l'indennità agli impiegati e riguarda gli accantonamenti obbligatori per i datori di lavoro secondo il decreto-legge 5/1942. Commercialisti e consulenti del lavoro consultano questa normativa per gestire gli obblighi di versamento, l'adeguamento dei contratti di assicurazione e capitalizzazione, e le proroghe dei termini amministrativi relativi ai fondi di indennità.
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