Legge Internazionale

Legge 326/2000

Modifiche al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, in materia di sanzioni per le violazioni valutarie.

Pubblicato: 11/11/2000 In vigore dal: 07/11/2000 Documento ufficiale

Quali sono i principi di legalità introdotti dalla Legge 326/2000 in materia di sanzioni per le violazioni valutarie?

Spiegato da FiscoAI
La Legge 326/2000 introduce il principio di legalità nelle sanzioni amministrative valutarie, modificando il Testo Unico del 1988. In primo luogo, stabilisce che nessuno può essere sanzionato se non sulla base di una legge entrata in vigore prima della commissione della violazione, garantendo la certezza del diritto. In secondo luogo, prevede che se un fatto cessa di essere punibile secondo una legge successiva, la sanzione amministrativa non può essere irrogata, anche se il debito residuo di una sanzione già irrogata si estingue senza restituzione di quanto pagato. Infine, quando leggi diverse prevedono sanzioni di diversa entità per lo stesso fatto, si applica la legge più favorevole al trasgressore, a meno che il provvedimento sanzionatorio non sia già divenuto definitivo. Questi principi garantiscono protezione ai soggetti sottoposti a controlli valutari e rappresentano un'importante tutela procedurale per imprese e intermediari finanziari.

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Riferimento normativo

LEGGE 7 novembre 2000, n. 326

Testo normativo

LEGGE n. 326/2000 # LEGGE 7 novembre 2000, n. 326 ## Modifiche al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, in materia di sanzioni per le violazioni valutarie. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 1. Il comma 2 dell'articolo 23 del testo unico delle norme di legge in materia valutaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148 , è abrogato. 2. Dopo l'articolo 23 del testo unico delle norme di legge in materia valutaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148 , è inserito il seguente: "Art. 23-bis (Principio di legalità). - 1. Nessuno può essere assoggettato a sanzioni se non in forza di una legge entrata in vigore prima della commissione della violazione. 2. Nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce violazione punibile, salvo che la sanzione sia già stata irrogata con provvedimento definitivo. In tale caso, il debito residuo si estingue, ma non è ammessa ripetizione di quanto pagato. 3. Se la legge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di entità diversa, si applica la legge più favorevole, salvo che il provvedimento di irrogazione sia divenuto definitivo". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 7 novembre 2000 CIAMPI Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Fassino Avvertenza Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge modificata e della quale restano invariati il valore e l'efficacia. Nota all'art. 1: - Il testo dell' art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148 (Approvazione del testo unico delle norme in materia valutaria), come modificato dalla presente legge, è il seguente: "Art. 23 (Criteri di determinazione delle sanzioni). - 1. Il Ministro del tesoro determina, con decreto, la sanzione amministrativa pecuniaria, tenendo conto della gravità della violazione, della natura dolosa o colposa della condotta illecita, dei motivi che l'hanno determinata, della personalità dell'autore e delle sue condizioni economiche, dell'eventuale recidiva, dell'opera svolta dall'autore per l'eliminazione o l'attenuazione degli effetti provocati dalla condotta illecita. Si applicano gli articoli da 2 a 9, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 . 2. (Abrogato). 3. Il valore della valuta, dei beni e diritti è computato con riferimento alla data della violazione. 4. Il Ministro del tesoro, quando gli elementi di valutazione di cui al comma 1 giustificano la riduzione delle sanzioni pecuniarie prescritte, può infliggere all'autore il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria non eccedente il 25 per cento del valore della sanzione applicabile.".

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La Legge 326/2000 disciplina i principi di legalità, retroattività sfavorevole e favor rei nelle sanzioni amministrative valutarie, modificando il regime sanzionatorio previsto dal DPR 148/1988. Commercialisti e consulenti aziendali devono considerare questi principi quando affrontano violazioni valutarie, trasferimenti internazionali di denaro e adempimenti in materia di normativa valutaria, poiché garantiscono l'applicazione della norma più favorevole e la non punibilità di condotte successivamente depenalizzate.

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