Quali sono i miglioramenti alle prestazioni economiche dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali introdotti dalla Legge 33/1952?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 33/1952 modifica il Regio Decreto 1765/1935 introducendo due principali miglioramenti alle prestazioni economiche per i lavoratori dell'industria. In primo luogo, per i casi di inabilità permanente assoluta con menomazioni specifiche che richiedono assistenza personale continuativa, la rendita viene integrata con un assegno mensile di 15.000 lire per l'intera durata dell'assistenza, salvo quando questa sia già fornita direttamente dall'Istituto assicuratore o da altri enti. In secondo luogo, gli assegni ai superstiti in caso di morte del lavoratore vengono aumentati: 50.000 lire se sopravvive solo il coniuge senza figli, 60.000 lire se il coniuge ha figli o se sopravvivono solo figli, e 40.000 lire negli altri casi. Queste nuove misure si applicano retroattivamente ai sinistri verificatisi dal 1° gennaio 1951, sia per i nuovi casi che per le rendite già in corso di liquidazione. La norma rappresenta un significativo incremento della tutela economica per i lavoratori infortunati e per le loro famiglie, riconoscendo l'importanza dell'assistenza personale e della protezione dei superstiti nel sistema assicurativo obbligatorio.
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Riferimento normativo
LEGGE 11 gennaio 1952, n. 33
Testo normativo
LEGGE n. 33/1952
# LEGGE 11 gennaio 1952, n. 33
## Miglioramenti delle prestazioni economiche dell'assicurazione contro
gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Al regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765 , concernente l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nell'industria, modificato con legge 1 giugno 1939, n. 1012 , con decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 202 , e 25 gennaio 1947, n. 14 , con decreto legislativo 19 febbraio 1948, n. 254 , e con legge 3 marzo 1949, n. 52 , sono apportate le seguenti modificazioni: A) Al terzo comma dell'art. 24 è sostituito il seguente: "Nei casi di inabilità permanente assoluta conseguente a menomazioni elencate nell'allegata tabella, nei quali sia indispensabile un'assistenza personale continuativa, la rendita è integrata da un assegno mensile di lire quindicimila per tutta la durata di detta assistenza. Non si fa luogo ad integrazione quando l'assistenza personale sia esercitata o direttamente dall'Istituto assicuratore in luogo di ricovero o da parte di altri enti". B) All'ultimo periodo del terzo comma dell'art. 27 è sostituito il seguente: "L'assegno è di lire cinquantamila in caso di sopravvivenza del coniuge senza figli aventi i requisiti di cui al n. 2 del presente articolo, di lire sessantamila in caso di sopravvivenza del coniuge con figli aventi i detti requisiti, oppure in caso di sopravvivenza di soli figli aventi i detti requisiti, e di lire quarantamila negli altri casi". La nuova misura dell'assegno mensile, prevista dal primo comma, lettera A, si applica ai casi di infortunio avvenuti dal 1 gennaio 1951 e di malattia professionale manifestatasi da tale data, nonchè, con effetto dal 1 gennaio 1951, in favore dei titolari di rendita liquidata a norma del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765 , ed in corso a tale data, o liquidata successivamente per casi avvenuti anteriormente al 1 gennaio 1951. Le nuove misure degli assegni, previste dal primo comma, lettera, B, si applicano ai casi di morte per infortunio avvenuti a decorrere dal 1 gennaio 1951 o di malattia professionale manifestatasi da tale data.
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La Legge 33/1952 disciplina le prestazioni economiche dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, modificando il regime delle rendite, degli assegni ai superstiti e dell'integrazione per assistenza continuativa. Consulenti del lavoro e responsabili risorse umane la consultano per comprendere i diritti dei lavoratori infortunati, le menomazioni coperte, la liquidazione delle rendite e le prestazioni integrative previste dal sistema assicurativo industriale.
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