Quali sono le regole per la circolazione stradale nelle aree aeroportuali e quali sanzioni si applicano per le violazioni?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 33/2012 disciplina la gestione dei flussi veicolari all'interno delle aree aeroportuali italiane aperte al traffico civile. La norma attribuisce alla direzione aeroportuale dell'ENAC (Ente nazionale per l'aviazione civile) la competenza di istituire, mediante ordinanza, corsie e aree con accesso limitato o con restrizioni sulla permanenza dei veicoli, al fine di garantire la sicurezza della circolazione e l'accessibilità dell'aeroporto. Queste limitazioni devono essere comunicate agli utenti attraverso apposita segnaletica stradale e possono essere controllate anche mediante dispositivi elettronici automatici gestiti dalla polizia stradale aeroportuale.
Le violazioni delle ordinanze comportano sanzioni amministrative pecuniarie: da 38 a 155 euro per ciclomotori e motoveicoli a due ruote, e da 80 a 318 euro per gli altri veicoli. L'accertamento delle infrazioni può avvenire sia tramite contestazione immediata che mediante procedimento sanzionatorio successivo, secondo le norme del Codice della Strada. Un aspetto rilevante è che la contestazione immediata non è obbligatoria quando si utilizzano dispositivi automatici.
I costi derivanti dall'implementazione della legge (segnaletica, dispositivi di controllo, gestione) ricadono interamente sulle società o enti gestori dell'aeroporto, non sullo Stato. La norma si applica a tutti gli aeroporti civili e riguarda sia i gestori aeroportuali che gli utenti della strada (automobilisti, motociclisti, ecc.).
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Riferimento normativo
LEGGE 22 marzo 2012, n. 33
Testo normativo
LEGGE n. 33/2012
# LEGGE 22 marzo 2012, n. 33
## Norme in materia di circolazione stradale nelle aree aeroportuali.
(12G0053)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 1. Al fine di gestire i flussi veicolari in entrata e in uscita negli aeroporti aperti al traffico civile, la direzione aeroportuale dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) competente per territorio, sentita la società o ente di gestione aeroportuale, a salvaguardia della sicurezza della circolazione, dell'accessibilità, della fruibilità e della sicurezza dell'utenza, può, con ordinanza adottata ai sensi dell' articolo 5, comma 3, del codice della strada , di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 , e successive modificazioni, istituire corsie o aree nelle quali è limitato l'accesso o la permanenza, tenendo conto delle specifiche caratteristiche infrastrutturali e del traffico dell'aeroporto. 2. Le limitazioni all'accesso e al tempo di permanenza nelle corsie o nelle aree determinate con le ordinanze di cui al presente articolo sono indicate mediante apposita segnaletica stradale. Il controllo dell'accesso e del tempo di permanenza nelle suddette aree può essere eseguito anche mediante apparecchiature o dispositivi elettronici omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico, ai sensi delle norme vigenti. 3. Chiunque viola le limitazioni disposte con le ordinanze di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 38 a euro 155 per i ciclomotori e i motoveicoli a due ruote e da euro 80 a euro 318 per i restanti veicoli. 4. L'accertamento delle violazioni dei limiti di accesso o di permanenza nelle corsie o aree di cui al comma 1 può essere effettuato anche mediante le apparecchiature o i dispositivi di cui al comma 2, direttamente gestiti dagli organi di polizia stradale che svolgono servizio in ambito aeroportuale, in conformità alle norme vigenti. In tale caso la contestazione immediata non è necessaria e per il procedimento sanzionatorio relativo alle violazioni delle ordinanze di cui al presente articolo si applicano le norme del titolo VI del citato codice della strada , di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992 , e successive modificazioni. 5. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge sono a carico delle società o degli enti di gestione aeroportuale interessati. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 22 marzo 2012 NAPOLITANO Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Severino Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note all'art. 1: Il testo dell' articolo 5 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada ), è il seguente: "Art. 5. Regolamentazione della circolazione in generale. 1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può impartire ai prefetti e agli enti proprietari delle strade le direttive per l'applicazione delle norme concernenti la regolamentazione della circolazione sulle strade di cui all'art. 2. 2. In caso di inosservanza di norme giuridiche, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può diffidare gli enti proprietari ad emettere i relativi provvedimenti. Nel caso in cui gli enti proprietari non ottemperino nel termine indicato, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti dispone, in ogni caso di grave pericolo per la sicurezza, l'esecuzione delle opere necessarie, con diritto di rivalsa nei confronti degli enti medesimi. 3. I provvedimenti per la regolamentazione della circolazione sono emessi dagli enti proprietari, attraverso gli organi competenti a norma degli articoli 6 e 7, con ordinanze motivate e rese note al pubblico mediante i prescritti segnali.". Il titolo VI del citato decreto legislativo n. 285 del 1992 , reca: "TITOLO VI - Degli illeciti previsti dal presente codice e delle relative sanzioni.".
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La Legge 33/2012 regola l'accesso e la circolazione nelle aree aeroportuali attraverso ordinanze dell'ENAC, prevedendo limitazioni di accesso, restrizioni di permanenza e controlli automatici. I gestori aeroportuali devono sostenere i costi di implementazione, mentre le violazioni sono sanzionate secondo il Codice della Strada con importi differenziati per categoria di veicolo. La norma si integra con l'articolo 5 del D.Lgs. 285/1992 e il Titolo VI sugli illeciti e le sanzioni del Codice della Strada.
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