Nome integrative della legge 5 luglio 1964, n. 607, concernente l'applicazione della parte prima dell'Accordo concluso a Bonn il 2 giugno 1961 tra la Repubblica italiana e la Repubblica Federale di Germania, per il regolamento di alcune questioni di carattere economico, patrimoniale e finanziario, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1962, n. 1263.
LEGGE n. 333/1966
# LEGGE 6 maggio 1966, n. 333
## Nome integrative della legge 5 luglio 1964, n. 607, concernente
l'applicazione della parte prima dell'Accordo concluso a Bonn il 2
giugno 1961 tra la Repubblica italiana e la Repubblica Federale di
Germania, per il regolamento di alcune questioni di carattere
economico, patrimoniale e finanziario, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 14 aprile 1962, n. 1263.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Il secondo e terzo comma dell'articolo 4 della legge 5 luglio 1964, n. 607 , sono sostituiti con i seguenti: "Con i decreti di cui al precedente comma, su designazione delle Amministrazioni interessate, saranno nominati, oltre i rappresentanti effettivi, anche i loro supplenti e saranno indicati il presidente ed il vicepresidente della Commissione. A segretario e segretario supplente della Commissione saranno nominati funzionari di grado non inferiore a consigliere di seconda classe, in servizio presso l'Amministrazione centrale del Tesoro".
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Legge 333/1966 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
Utilizziamo cookie tecnici essenziali e, con il tuo consenso, cookie analitici (Google Analytics) per migliorare l'esperienza di navigazione.
Leggi la nostra Cookie Policy.