Riconoscimento a favore dei lavoratori della Venezia Giulia e
Tridentina dell'opera prestata prima dell'entrata in vigore del regio
decreto-legge 29 novembre 1925, n. 2146, ai fini dell'assicurazione
obbligatoria invalidita', vecchiaia e superstiti e dei fondi speciali
sostitutivi.
Cosa prevede la Legge 35/1962 riguardo al riconoscimento dei periodi di lavoro dei lavoratori della Venezia Giulia e Tridentina per l'assicurazione sociale?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 35/1962 consente ai lavoratori delle province della Venezia Giulia e Tridentina (già parte dell'Impero austro-ungarico) di regolarizzare i periodi di lavoro prestato prima dell'entrata in vigore del Regio Decreto-Legge 29 novembre 1925, n. 2146. Questi lavoratori erano stati esclusi dall'assicurazione obbligatoria per invalidità e vecchiaia dal 1° luglio 1920 fino a quella data, pur avendo svolto attività lavorativa regolare presso datori di lavoro locali. La norma offre la facoltà di versare i contributi assicurativi arretrati mediante il pagamento di una somma forfettaria di 45 lire per ogni settimana di lavoro comprovato, secondo i criteri stabiliti dal Decreto Legislativo Luogotenenziale 21 aprile 1919, n. 603. Per il calcolo delle prestazioni pensionistiche, ogni settimana coperta dal versamento viene considerata con un contributo settimanale di 3 lire, rivalutato secondo le disposizioni del Regio Decreto-Legge 18 marzo 1943, n. 126, garantendo così il riconoscimento dei diritti previdenziali ai lavoratori interessati.
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Riferimento normativo
LEGGE 1 febbraio 1962, n. 35
Testo normativo
LEGGE n. 35/1962
# LEGGE 1 febbraio 1962, n. 35
## Riconoscimento a favore dei lavoratori della Venezia Giulia e
Tridentina dell'opera prestata prima dell'entrata in vigore del regio
decreto-legge 29 novembre 1925, n. 2146, ai fini dell'assicurazione
obbligatoria invalidita', vecchiaia e superstiti e dei fondi speciali
sostitutivi.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 A coloro che, pur avendo prestato opera retribuita alle dipendenze di datori di lavoro delle province della Venezia Giulia e Tridentina già facenti parte dell'ex impero austro-ungarico, furono esclusi dall'assicurazione obbligatoria invalidità e vecchiaia dal 1 luglio 1920 fino alla data di entrata in vigore del regio decreto-legge 29 novembre 1925, n. 2146 , che estese detta assicurazione alle Province in questione, è data facoltà di provvedere al versamento dei contributi assicurativi per i periodi di esclusione. Il versamento dei contributi può essere effettuato per i periodi di comprovata prestazione d'opera soggetta all'obbligo assicurativo ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 aprile 1919, n. 603 , e successive modificazioni, mediante il pagamento della somma complessiva di lire quarantacinque per ogni settimana di lavoro compresa nei periodi suindicati. Ai fini della liquidazione delle prestazioni assicurative verrà considerato, per ogni settimana di lavoro coperta dal versamento di cui al precedente comma, il contributo settimanale previsto dalle disposizioni legislative all'epoca vigenti nella misura di lire tre, rivalutato ai sensi dell' articolo 4 lettera a) del regio decreto-legge 18 marzo 1943, n. 126 .
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La Legge 35/1962 riguarda il riconoscimento dei periodi contributivi, l'assicurazione obbligatoria invalidità e vecchiaia, e i fondi speciali sostitutivi per i lavoratori delle regioni di confine. È rilevante per consulenti previdenziali e aziende che operano in Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige in materia di regolarizzazione contributiva e diritti pensionistici storici.
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