Modifiche al codice penale e al regolamento di polizia mortuaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, in materia di disposizione delle spoglie mortali delle vittime di omicidio. (26G00051)
Quali sono le conseguenze penali per chi è condannato per omicidio o delitti contro familiari e conviventi, in relazione alla disposizione delle spoglie mortali della vittima?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 35/2026 introduce una pena accessoria nel codice penale (articolo 585-bis) che colpisce specificamente i coniugi, i partner di unioni civili, i parenti prossimi e i conviventi di fatto condannati per gravi delitti commessi ai danni di familiari o conviventi. Quando la condanna riguarda reati come omicidio, lesioni personali gravissime o maltrattamenti che hanno causato morte, il condannato perde automaticamente ogni diritto e facoltà nel decidere cosa fare delle spoglie mortali della vittima. Questa decadenza si applica anche a persone legate da relazioni affettive alla vittima che fossero state autorizzate a disporre delle spoglie. In pratica, significa che il colpevole non potrà più scegliere il tipo di funerale, la sepoltura, la cremazione o altre decisioni relative al corpo della vittima, anche se precedentemente designato per questo ruolo. La norma rappresenta una misura di protezione della dignità della vittima e della sua memoria, impedendo al responsabile del delitto di esercitare poteri decisionali sulle sue spoglie mortali.
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Riferimento normativo
LEGGE 9 marzo 2026, n. 35
Testo normativo
LEGGE n. 35/2026
# LEGGE 9 marzo 2026, n. 35
## Modifiche al codice penale e al regolamento di polizia mortuaria, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n.
285, in materia di disposizione delle spoglie mortali delle vittime
di omicidio. (26G00051)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 Introduzione dell' articolo 585-bis del codice penale 1. Dopo l' articolo 585 del codice penale è inserito il seguente: «Art. 585-bis (Pena accessoria). - La condanna del coniuge, della parte dell'unione civile o del parente prossimo individuato ai sensi degli articoli 74 e seguenti del codice civile o l'applicazione nei loro confronti della pena su richiesta delle parti ai sensi dell' articolo 444 del codice di procedura penale per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 572, terzo comma, nel caso in cui dal fatto sia derivata la morte, 575, 578, primo comma, 579, 580, primo comma, primo periodo, 584 e 591, terzo comma, nel caso in cui dal fatto sia derivata la morte, del presente codice commessi a danno dell'altro coniuge, dell'altra parte dell'unione civile o del parente prossimo, comporta la loro decadenza dall'esercizio di ogni diritto e facoltà in tema di disposizione delle spoglie mortali della vittima». 2. La pena accessoria di cui all' articolo 585-bis del codice penale , introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applica anche al convivente di fatto di cui all' articolo 1, commi 36 e 37, della legge 20 maggio 2016, n. 76 , se designato quale rappresentante con specifici poteri in caso di morte, ai sensi del comma 40, lettera b), e nelle forme di cui al comma 41 del medesimo articolo 1, al convivente di fatto che non ha reso la dichiarazione anagrafica di cui all'articolo 1, comma 37, della medesima legge n. 76 del 2016 , laddove lo stesso sia stato autorizzato a disporre delle spoglie mortali della vittima in virtù di una espressa manifestazione di volontà della medesima, nonchè ad ogni persona legata da relazione affettiva alla vittima, autorizzata nelle medesime forme a disporre delle spoglie mortali della vittima stessa. NOTE Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note all'art. 1: - Si riporta il testo dei commi 36 , 37 , 40 e 41, dell'art. 1, della legge 20 maggio 2016, n. 76 recante: «Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 21 maggio 2016 : «36. Ai fini delle disposizioni di cui ai commi da 37 a 67 si intendono per «conviventi di fatto» due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile.» «37. Ferma restando la sussistenza dei presupposti di cui al comma 36, per l'accertamento della stabile convivenza si fa riferimento alla dichiarazione anagrafica di cui all'art. 4 e alla lettera b) del comma 1 dell'art. 13 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 .». «40. Ciascun convivente di fatto può designare l'altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati: a) in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute; b) in caso di morte, per quanto riguarda la donazione di organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie.» «41. La designazione di cui al comma 40 è effettuata in forma scritta e autografa oppure, in caso di impossibilità di redigerla, alla presenza di un testimone.».
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La Legge 35/2026 modifica il codice penale introducendo una pena accessoria per omicidio, maltrattamenti in famiglia e lesioni personali gravissime, disciplinando la decadenza dai diritti successori e dalle facoltà di disposizione delle spoglie mortali. Professionisti del diritto penale, notai e amministratori di eredità devono considerare questa norma quando affrontano questioni di successione, diritti familiari e disposizioni testamentarie in caso di condanna per delitti contro familiari e conviventi.
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