Approvazione ed esecuzione dell'Accordo fra l'Italia ed Israele per evitare la doppia imposizione sui redditi derivanti dall'esercizio della navigazione aerea e marittima, concluso in Tel Aviv il 10 giugno 1955, mediante scambio di Note.
Cosa prevede la Legge 359/1957 riguardo alla tassazione dei redditi da navigazione aerea e marittima tra Italia e Israele?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 359/1957 approva e ratifica un accordo bilaterale tra Italia e Israele finalizzato a evitare la doppia imposizione sui redditi derivanti dall'esercizio della navigazione aerea e marittima. L'accordo, concluso a Tel Aviv il 10 giugno 1955 mediante scambio di Note diplomatiche, rappresenta uno strumento di coordinamento fiscale tra i due Stati per le imprese che operano nel settore dei trasporti internazionali. La norma si applica ai soggetti (persone fisiche e giuridiche) che esercitano attività di navigazione aerea o marittima e che potrebbero essere soggetti a tassazione in entrambi i paesi. In pratica, l'accordo stabilisce criteri di ripartizione della potestà impositiva tra Italia e Israele, evitando che lo stesso reddito sia tassato contemporaneamente da entrambi gli ordinamenti. Per le aziende di trasporto e navigazione, questo significa certezza nella determinazione della base imponibile e riduzione del carico fiscale complessivo, facilitando le operazioni commerciali internazionali nel settore aereo e marittimo.
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Riferimento normativo
LEGGE 25 aprile 1957, n. 359
Testo normativo
LEGGE n. 359/1957
# LEGGE 25 aprile 1957, n. 359
## Approvazione ed esecuzione dell'Accordo fra l'Italia ed Israele per
evitare la doppia imposizione sui redditi derivanti dall'esercizio
della navigazione aerea e marittima, concluso in Tel Aviv il 10
giugno 1955, mediante scambio di Note.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 È approvato l'Accordo fra l'Italia ed Israele per evitare la doppia imposizione sui redditi derivanti dall'esercizio della navigazione aerea e marittima concluso in Tel Aviv il 10 giugno 1955, mediante scambio di Note.
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La Legge 359/1957 è il riferimento normativo per gli accordi contro la doppia imposizione internazionale, specificamente applicabile a redditi da navigazione aerea e marittima. Commercialisti e consulenti fiscali la consultano per questioni di tassazione dei redditi internazionali, convenzioni fiscali bilaterali e determinazione della residenza fiscale delle imprese di trasporto. È correlata ai principi di source taxation e residence taxation nel diritto tributario internazionale.
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