Legge 37/1952
Proroga al 30 settembre 1956 della ritenuta dell'uno per cento sulle vincite al lotto a favore dell'Ente fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del lotto.
Cosa prevedeva la Legge 37/1952 riguardo alla ritenuta sulle vincite al lotto?
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Riferimento normativo
LEGGE 23 gennaio 1952, n. 37
Testo normativo
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Prova gratis Vai alla dashboardLa Legge 37/1952 riguarda ritenute fiscali sulle vincite al lotto, prelievi su giochi d'azzardo e fondi per assegni vitalizi del personale. Commercialisti e consulenti tributari la consultano per comprendere la storia delle imposte indirette su vincite e il finanziamento di enti previdenziali attraverso ritenute su giochi pubblici.