Legge Contributi

Legge 37/1977

Ulteriori miglioramenti delle prestazioni previdenziali nel settore agricolo.

Pubblicato: 26/02/1977 In vigore dal: 16/02/1977 Documento ufficiale

Quali sono le prestazioni previdenziali previste dalla Legge 37/1977 per gli infortuni sul lavoro in agricoltura e come varia l'indennità nel tempo?

Spiegato da FiscoAI
La Legge 37/1977 modifica le disposizioni sulla copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro nel settore agricolo, disciplinando l'indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta. La norma si applica ai lavoratori agricoli previsti dall'articolo 205 del DPR 1124/1965 (coltivatori diretti, mezzadri, coloni e loro familiari) quando subiscono un infortunio che comporti l'astensione dal lavoro per più di tre giorni. L'indennità viene corrisposta a partire dal quarto giorno di assenza, compresi i giorni festivi, nella misura del 60% della retribuzione media giornaliera determinata con decreto ministeriale. Qualora l'inabilità si prolunghi oltre i novanta giorni (anche non continuativi), la percentuale aumenta al 75% della retribuzione giornaliera a decorrere dal 91° giorno, garantendo così una protezione economica progressiva ai lavoratori agricoli durante i periodi di incapacità lavorativa prolungata.

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Riferimento normativo

LEGGE 16 febbraio 1977, n. 37

Testo normativo

LEGGE n. 37/1977 # LEGGE 16 febbraio 1977, n. 37 ## Ulteriori miglioramenti delle prestazioni previdenziali nel settore agricolo. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Il primo ed il secondo comma dell'articolo 213 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 , sono sostituiti dai seguenti: "L'indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta derivante da infortunio sul lavoro in agricoltura, che comporti l'astensione dal lavoro per più di tre giorni, è corrisposta a partire dal quarto giorno e per tutta la durata dell'inabilità stessa, compresi i giorni festivi, alle persone previste alle lettere a) e c) dell'articolo 205, nella misura del sessanta per cento della retribuzione media giornaliera determinata con decreto ministeriale ai sensi dell' articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488 . Ove la durata dell'inabilità di cui al comma precedente si prolunghi oltre i novanta giorni, anche non continuativi, la misura dell'indennità giornaliera è elevata, a decorrere dal novantunesimo giorno, al settantacinque per cento della retribuzione giornaliera di cui al comma precedente".

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La Legge 37/1977 è il riferimento normativo per le prestazioni previdenziali nel settore agricolo, disciplinando indennità per inabilità temporanea, infortuni sul lavoro e malattie professionali secondo il DPR 1124/1965. Consulenti del lavoro e aziende agricole la consultano per calcolare le indennità giornaliere, determinare la retribuzione media giornaliera e gestire i periodi di astensione dal lavoro con le relative coperture assicurative obbligatorie.

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