Quali contributi erano previsti dalla Legge 371/1959 per le istituzioni artigianali a Firenze e Venezia?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 371/1959, promulgata il 28 maggio 1959, disciplina l'erogazione di contributi pubblici a due importanti enti del settore artigianale italiano. In particolare, l'articolo 1 della legge concede all'Ente autonomo Mostra-mercato nazionale dello artigianato con sede a Firenze un contributo integrativo annuo di 35 milioni di lire, aggiuntivo rispetto al finanziamento già previsto dalla legge 8 luglio 1950, n. 484. Questo contributo era destinato agli esercizi finanziari 1957-58 e 1958-59, rappresentando un sostegno straordinario per le attività della manifestazione fieristica fiorentina. La norma riflette l'impegno dello Stato italiano nel promuovere e valorizzare il settore artigianale nazionale attraverso il finanziamento di strutture dedicate alla commercializzazione e alla vetrina dei prodotti artigianali, considerati strategici per l'economia del dopoguerra.
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Riferimento normativo
LEGGE 28 maggio 1959, n. 371
Testo normativo
LEGGE n. 371/1959
# LEGGE 28 maggio 1959, n. 371
## Erogazione di contributi alla Mostra-mercato dell'artigianato in
Firenze ed all'Istituto veneto per il lavoro in Venezia.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 All'Ente autonomo Mostra-mercato nazionale dello artigianato, con sede in Firenze, è concesso, per gli esercizi 1957-58 e 1958-59, oltre al contributo di cui alla legge 8 luglio 1950, n. 484 , un contributo integrativo annuo di lire 35 milioni.
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La Legge 371/1959 riguarda i contributi pubblici a enti autonomi e istituzioni culturali-commerciali, disciplinando l'erogazione di fondi per la Mostra-mercato dell'artigianato. È rilevante per chi studia il finanziamento pubblico di enti strumentali, le sovvenzioni a istituzioni fieristiche e il sostegno statale al settore artigianale nel periodo della ricostruzione italiana.
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