Aumento degli assegni integrativi delle pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', vecchiaia e per i superstiti e delle forme di previdenza sostitutive dell'assicurazione stessa.
Quali sono gli importi degli assegni integrativi e dei trattamenti minimi stabiliti dal Regio Decreto 374/1946 per le pensioni di invalidità, vecchiaia e ai superstiti?
Spiegato da FiscoAI
Il Regio Decreto 374/1946 disciplina l'aumento degli assegni integrativi delle pensioni erogate dall'assicurazione generale obbligatoria per invalidità, vecchiaia e ai superstiti, nonché dalle forme di previdenza sostitutive. La norma si applica a tutti i pensionati che ricevono prestazioni pensionistiche da questi regimi assicurativi. Il decreto stabilisce che la maggiorazione degli assegni integrativi sia determinata secondo una tabella allegata, e fissa i trattamenti minimi annuali: per la vecchiaia L. 10.800 per gli uomini e L. 8.640 per le donne; per l'invalidità L. 8.640 per gli uomini e L. 6.480 per le donne. Questi importi rappresentano il livello minimo garantito al di sotto del quale la pensione non può scendere, indipendentemente dai contributi versati. La norma era particolarmente rilevante nel dopoguerra per garantire un sostentamento minimo ai pensionati e ai loro superstiti, rappresentando uno dei primi interventi di protezione sociale sistematica nel nostro ordinamento.
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Riferimento normativo
REGIO DECRETO 20 maggio 1946, n. 374
Testo normativo
REGIO DECRETO n. 374/1946
# REGIO DECRETO 20 maggio 1946, n. 374
## Aumento degli assegni integrativi delle pensioni dell'assicurazione
generale obbligatoria per l'invalidita', vecchiaia e per i superstiti
e delle forme di previdenza sostitutive dell'assicurazione stessa.
UMBERTO II RE D'ITALIA Visto il R. decreto legislativo 10 maggio 1946, n. 262 ; Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 177 , per la corresponsione di assegni integrativi delle pensioni di invalidità, vecchiaia e per i superstiti e delle altre prestazioni delle assicurazioni sociali; Visto il R. decreto 20 maggio 1946, n. 369 , per la determinazione del limite massimo di retribuzione fino alla concorrenza del quale è dovuto il contributo per gli assegni familiari; Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 ; Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58 ; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro; Abbiamo decretato e decretiamo: Art. 1 Ai fini della determinazione dell'assegno integrativo previsto dal decreto legislativo Luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 177 , per le pensioni di invalidità, vecchiaia e ai superstiti, liquidate o da liquidarsi in base all'assicurazione generale obbligatoria e alle altre forme di previdenza sostitutive dell'assicurazione stessa, la maggiorazione di cui alla lettera a) degli articoli 2 e 5 dello stesso decreto, è stabilita nelle misure indicate alla tabella allegata, vista, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente. Agli stessi fini il trattamento minimo, di cui al primo comma dell'art. 3 del decreto succitato, è fissato per la vecchiaia nella misura annua di L. 10.800 per gli uomini e di L. 8640 per le donne e per l'invalidità nella misura annua di L. 8640 per gli uomini e di L. 6480 per le donne.
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Il Regio Decreto 374/1946 è il riferimento normativo per la determinazione degli assegni integrativi e dei trattamenti minimi pensionistici nell'ambito dell'assicurazione generale obbligatoria. Professionisti della previdenza sociale e consulenti del lavoro lo consultano per questioni relative a pensioni di invalidità, vecchiaia, prestazioni ai superstiti e forme di previdenza sostitutive, nonché per la corretta applicazione dei minimi garantiti e delle maggiorazioni integrative.
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