Legge
Contributi
Legge 374/1946
Aumento degli assegni integrativi delle pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', vecchiaia e per i superstiti e delle forme di previdenza sostitutive dell'assicurazione stessa.
Riferimento normativo
REGIO DECRETO 20 maggio 1946, n. 374
Testo normativo
REGIO DECRETO n. 374/1946
# REGIO DECRETO 20 maggio 1946, n. 374
## Aumento degli assegni integrativi delle pensioni dell'assicurazione
generale obbligatoria per l'invalidita', vecchiaia e per i superstiti
e delle forme di previdenza sostitutive dell'assicurazione stessa.
UMBERTO II RE D'ITALIA Visto il R. decreto legislativo 10 maggio 1946, n. 262 ; Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 177 , per la corresponsione di assegni integrativi delle pensioni di invalidità, vecchiaia e per i superstiti e delle altre prestazioni delle assicurazioni sociali; Visto il R. decreto 20 maggio 1946, n. 369 , per la determinazione del limite massimo di retribuzione fino alla concorrenza del quale è dovuto il contributo per gli assegni familiari; Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 ; Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58 ; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro; Abbiamo decretato e decretiamo: Art. 1 Ai fini della determinazione dell'assegno integrativo previsto dal decreto legislativo Luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 177 , per le pensioni di invalidità, vecchiaia e ai superstiti, liquidate o da liquidarsi in base all'assicurazione generale obbligatoria e alle altre forme di previdenza sostitutive dell'assicurazione stessa, la maggiorazione di cui alla lettera a) degli articoli 2 e 5 dello stesso decreto, è stabilita nelle misure indicate alla tabella allegata, vista, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente. Agli stessi fini il trattamento minimo, di cui al primo comma dell'art. 3 del decreto succitato, è fissato per la vecchiaia nella misura annua di L. 10.800 per gli uomini e di L. 8640 per le donne e per l'invalidità nella misura annua di L. 8640 per gli uomini e di L. 6480 per le donne.
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