Legge Contributi

Legge 374/1946

Aumento degli assegni integrativi delle pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', vecchiaia e per i superstiti e delle forme di previdenza sostitutive dell'assicurazione stessa.

Pubblicato: 29/05/1946 In vigore dal: 20/05/1946 Documento ufficiale

Riferimento normativo

REGIO DECRETO 20 maggio 1946, n. 374

Testo normativo

REGIO DECRETO n. 374/1946 # REGIO DECRETO 20 maggio 1946, n. 374 ## Aumento degli assegni integrativi delle pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', vecchiaia e per i superstiti e delle forme di previdenza sostitutive dell'assicurazione stessa. UMBERTO II RE D'ITALIA Visto il R. decreto legislativo 10 maggio 1946, n. 262 ; Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 177 , per la corresponsione di assegni integrativi delle pensioni di invalidità, vecchiaia e per i superstiti e delle altre prestazioni delle assicurazioni sociali; Visto il R. decreto 20 maggio 1946, n. 369 , per la determinazione del limite massimo di retribuzione fino alla concorrenza del quale è dovuto il contributo per gli assegni familiari; Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 ; Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58 ; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro; Abbiamo decretato e decretiamo: Art. 1 Ai fini della determinazione dell'assegno integrativo previsto dal decreto legislativo Luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 177 , per le pensioni di invalidità, vecchiaia e ai superstiti, liquidate o da liquidarsi in base all'assicurazione generale obbligatoria e alle altre forme di previdenza sostitutive dell'assicurazione stessa, la maggiorazione di cui alla lettera a) degli articoli 2 e 5 dello stesso decreto, è stabilita nelle misure indicate alla tabella allegata, vista, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente. Agli stessi fini il trattamento minimo, di cui al primo comma dell'art. 3 del decreto succitato, è fissato per la vecchiaia nella misura annua di L. 10.800 per gli uomini e di L. 8640 per le donne e per l'invalidità nella misura annua di L. 8640 per gli uomini e di L. 6480 per le donne.

Hai domande su questa normativa?

FiscoAI analizza Legge 374/1946 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.

Prova gratis Vai alla dashboard

Normative correlate

Risoluzione AdE 9761604/2014
Modello F24 (sezione INPS) - Soppressione delle causali contributo relative ad …
Risoluzione AdE 9882824/2014
Chiarimenti sulla detraibilità delle spese di coordinamento nei contratti di ap…
Legge 62/2026
Disposizioni urgenti in materia di salario giusto, di incentivi all'occupazione…
Legge 19/2026
Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa …
Circolare ADM 4/2026
Legge di bilancio 2026 Contributo alla copertura delle spese amministrative cor…
Legge 118/2025
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 2025, n.  …

Altre normative del 1946

Modificazione delle formule di giuramento. Legge 478 Autorizzazione al Regio istituto tecnico commerciale e per geometri "Nicola Paolucci" di … Legge 614 Riduzione del Consolato di Iª categoria in La Plata a Vice consolato di 1ª categoria. Legge 613 Soppressione del Regio consolato in S. Sebastiano e istituzione, in sua vece, di un Vice … Legge 612 Autorizzazione alla Camera di commercio di Terni ad acquistare dalla Societa' del linoleu… Legge 607